COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 16 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 192 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SIG.RA ANTONIETTA RUSSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA S. MAGNA GRAECIA): ART. 1 BIS, COMMA 1 ED ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA S. MAGNA GRAECIA: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 16 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 192 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SIG.RA ANTONIETTA RUSSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA S. MAGNA GRAECIA): ART. 1 BIS, COMMA 1 ED ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA S. MAGNA GRAECIA: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 3 giugno 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 13 novembre 2014, prot. 3274/1050, a carico della tesserata e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata la delibera n. 180, con la quale veniva disposta il rinvio della trattazione del procedimento in esame, al 7 luglio 2015. Alla riunione del 7 luglio 2015 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Era, altresì, presente l’assistente legale dei deferiti, che ha rappresentato ed assistito i deferiti. Il Rappresentante della Procura Federale, Sostituto Avv. Alfredo Sorbo, preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dall’avvocato assistente legale della sig.ra Antonietta Russo e della società Polisportiva S. Magna Graecia, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi tre di inibizione a carico della sig.ra Antonietta Russo; per la società deferita, euro 300,00 di ammenda. Nel merito, questo Tribunale giudicante, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questo Collegio, nel prendere atto del patteggiamento innanzi richiamato, delibera le seguenti sanzioni: a carico della sig.ra Antonietta Russo, mesi tre di inibizione; a carico della società Polisportiva S. Magna Graecia, giudica di dover confermare l’ammenda di euro 300,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico della sig.ra Antonietta Russo, l’inibizione per mesi tre ed, a carico della società Polisportiva S. Magna Graecia, l’ammenda di euro 300,00, così come patteggiate.
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