COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 194. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CARELLI VINCENZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB A.S. CELLE): ART. 1, COMMA 1; ART. 7, COMMI 1 E 5, ED ART. 10, COMMI 1, 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 16, STATUTO F.I.G.C.; ART. 61, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ARENARE TOMMASO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB A.S. CELLE): ART. 1, COMMA 1; ART. 7, COMMI 1 E 5, ED ART. 10, COMMI 1, 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 16, STATUTO F.I.G.C.; ART. 61, N.O.I.F.; A CARICO DEI SIGG. CAPUTO GIUSEPPE, GARELLO ALEX, PARADISO GIUSEPPE, BALBI GIOVANNI, CAPUTO SILVANO E GUIDA GIUSEPPE (CALCIATORI DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB A.S. CELLE): ART. 1, COMMI 1 E 5; ART. 7, COMMA 1, ED ART. 10, COMMI 1, 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 16, STATUTO F.I.G.C.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB A.S. CELLE (ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 194. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CARELLI VINCENZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB A.S. CELLE): ART. 1, COMMA 1; ART. 7, COMMI 1 E 5, ED ART. 10, COMMI 1, 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 16, STATUTO F.I.G.C.; ART. 61, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ARENARE TOMMASO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB A.S. CELLE): ART. 1, COMMA 1; ART. 7, COMMI 1 E 5, ED ART. 10, COMMI 1, 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 16, STATUTO F.I.G.C.; ART. 61, N.O.I.F.; A CARICO DEI SIGG. CAPUTO GIUSEPPE, GARELLO ALEX, PARADISO GIUSEPPE, BALBI GIOVANNI, CAPUTO SILVANO E GUIDA GIUSEPPE (CALCIATORI DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB A.S. CELLE): ART. 1, COMMI 1 E 5; ART. 7, COMMA 1, ED ART. 10, COMMI 1, 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 16, STATUTO F.I.G.C.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB A.S. CELLE (ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 28 maggio 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale (in atto Procuratore Federale Aggiunto), Dott. Gioacchino Tornatore, in data 9 giugno 2014, prot. 7313/621, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 15 giugno 2015 è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. È stato, altresì, presente, il sig. Carelli Vicenzo, in proprio ed in nome e per conto della società deferita, Sporting Club A.S. Celle. Il Sostituto Procuratore Federale ha esposto i fatti, riportandosi all’atto di deferimento. Il presidente della società Sporting Club A.S. Celle, sig. Carelli Vincenzo, preso atto del deferimento, peraltro già notificatogli, ha confermato quanto dichiarato, in sede di audizione, davanti agli organi della Procura Federale, ammettendo gli addebiti contestati. Il Rappresentante della Procura Federale, infine, ha preso atto dell’assenza degli altri deferiti, benché ritualmente convocati (a mezzo delle relative raccomandate, regolarmente notificate). Tanto premesso, il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi dodici di inibizione a carico dei sigg. Carelli Vincenzo ed Arenare Tommaso; mesi due di squalifica a carico dei calciatori, sigg. Caputo Giuseppe, Balbi Giovanni, Caputo Silvano e Guida Giuseppe; mesi tre di squalifica a carico del calciatore, sig. Garello Alex; mesi quattro di squalifica, a carico del calciatore, sig. Paradiso Giuseppe; ha chiesto, altresì, per la società deferita, euro 2.500,00 di ammenda e due punti di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016. Il sig. Carelli Vincenzo ha chiesto il minimo della sanzione, sia a proprio carico, sia per la società da lui rappresentata, ritenendo la richiesta della Procura Federale sproporzionata ai fatti contestati, atteso che, a suo dire, la vicenda s’impernia su solo due gare, disputate con i nominati calciatori in posizione irregolare, in quanto non tesserati, o svincolati dalla società deferita. Questo Tribunale sportivo ha rilevato che, dalla documentazione in atti, è risultata, in primo luogo, provata la responsabilità dei sigg. Carelli Vincenzo ed Arenare Tommaso. Il primo, nella sua qualità di presidente e rappresentante legale della società Sporting Club A.S. Celle, ha omesso i dovuti controlli sull’operato dei suoi collaboratori e per aver consentito che i sigg. Caputo Giuseppe, Garello Alex, Paradiso Giuseppe, Balbi Giovanni, Caputo Silvano e Guida Giuseppe, all’epoca dei fatti non tesserati, fossero utilizzati dalla propria società in occasione delle gare Carillia Calcio / Sporting Club A.S. Celle del 7.12.2013 e Sporting Club A.S. Celle / Atletik del 15.12.2013 e per aver redatto e consegnato la distinta di gara all’arbitro in occasione della gara di Campionato di 2^ Categoria Carillia Calcio / Sporting Club A.S. Celle del 7.12.2013, in calce alla quale ha dichiarato che i calciatori: Balbi Giovanni (nato 29.11.1964), Caputo Silvano, Paradiso Giuseppe e Guida Giuseppe (nato il 4.05.1978), erano regolarmente tesserati all’epoca dei fatti e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, laddove, viceversa, essi non ne avevano titolo; il secondo, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società Sporting Club A.S. Celle, per aver redatto e consegnato la distinta di gara all’arbitro, in occasione della gara del Campionato di 2^ Categoria, Sporting Club A.S. Celle / Atletik del 15.12.2013, in cui dichiarava che i calciatori Caputo Giuseppe, Garello Alex e Paradiso Giuseppe erano regolarmente tesserati all’epoca dei fatti e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, laddove, viceversa, essi non ne avevano titolo. Questo Tribunale, inoltre, ha ritenuto provata la colpevolezza dei sigg. Caputo Giuseppe, Garello Alex, Paradiso Giuseppe, Balbi Giovanni, Caputo Silvano e Guida Giuseppe, per aver disputato gare di Campionato di 2^ Categoria, a favore della società Sporting Club A.S. Celle, pur non avendone titolo, in quanto non tesserati a favore della più volte nominata società. Tenuto conto, altresì, anche a prescindere dalle dichiarazioni difensive del presidente, sig. Carelli Vincenzo, di tutte le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, questo Collegio ritiene eque e congrue le seguenti sanzioni: a carico dei deferiti, sigg. Carelli Vincenzo e Arenare Tommaso, con le rispettive qualifiche dirigenziali innanzi richiamate, mesi cinque di inibizione, in considerazione, da un lato, dell’obiettiva, inconfutabile consapevolezza dell’irregolarità della posizione dei nominati calciatori, agli effetti del tesseramento (che compete e del quale è documentatamente certa, per l’appunto, la dirigenza della società di appartenenza, nonché, dall’altro lato, dell’utilizzo (di grave incoscienza, ma di breve durata) dei nominati calciatori in gare ufficiali, con pesante vulnus della regolarità dell’attività; a carico dei calciatori, le sanzioni di seguito specificate: mesi due di squalifica a carico dei sigg. Caputo Giuseppe, Balbi Giovanni, Caputo Silvano e Guida Giuseppe; mesi tre di squalifica a carico del calciatore, sig. Garello Alex; mesi quattro di squalifica, a carico del calciatore, sig. Paradiso Giuseppe. Infine, quanto alla sanzione pecuniaria a carico della società, tenuto conto delle innanzi enunciate considerazioni, ritiene di dover sanzionare lo Sporting Club A.S. Celle con l’ammenda di euro 500,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: inibizione a carico dei sigg. Carelli Vincenzo ed Arenare Tommaso per mesi cinque; squalifica per mesi due, con decorrenza da un eventuale nuovo tesseramento, a carico dei calciatori Caputo Giuseppe, Balbi Giovanni (nato il 2.07.1986), Caputo Silvano e Guida Giuseppe; squalifica per mesi tre, con decorrenza da un eventuale nuovo tesseramento, a carico del calciatore Garello Alex; squalifica per mesi quattro, con decorrenza da un eventuale nuovo tesseramento, a carico del calciatore Paradiso Giuseppe; ammenda di euro 500,00 a carico della società Sporting Club A.S. Celle.
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