COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 195 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ALTEA ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIRIBUS UNITIS S.R.L.): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 8, COMMA 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRIBUS UNITIS S.R.L.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 195 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ALTEA ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIRIBUS UNITIS S.R.L.): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 8, COMMA 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRIBUS UNITIS S.R.L.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 27 novembre 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 8 maggio 2014, prot. 6456/762, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata la delibera n. 168, con la quale era stato disposto il rinvio della trattazione del procedimento in esame, a data da destinarsi. Alla riunione del 25 maggio 2015 è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. È stato, altresì, presente il sig. Matrisciano Antonio, per conto della società deferita, nella qualità di nuovo presidente e legale rappresentante della società medesima. È risultato assente il sig. Altea Antonio, pur regolarmente convocato. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione, a carico del sig. Altea Antonio; a carico della società deferita, euro 1.000,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione. Il sig. Matrisicano Antonio, attuale presidente della società, in sede dibattimentale, ha chiesto una riduzione dell’ammenda, in considerazione della precaria situazione finanziaria della società. Nel merito della vicenda, deve precisarsi che, con dichiarazione, con firma autenticata presso il C.R. Campania, acquisita al protocollo del Comitato in data 6.10.2014, il sig. Ruggiero Sebastiano si era dichiarato soddisfatto ed aveva precisato di non aver più nulla a pretendere dalla società Viribus Unitis. Questo Tribunale ha rilevato che, dalla documentazione in atti, è risultato accertato che la società Viribus Unitis aveva provveduto al pagamento, nei riguardi del sig. Ruggiero Sebastiano, mediante accordo transattivo, in ordine alla decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della L.N.D., n. 206 del 14.03.2013. Ha rilevato, altresì, che il pagamento è stato effettuato oltre il termine temporale, previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. Tenuto conto, peraltro, di tutti gli aspetti, innanzi enunciati, in primis la soluzione della vicenda in esame, questo Collegio ritiene di dover determinare le sanzioni con riferimento al sig. Altea Antonio e ad un’ammenda a carico della società in esame. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Altea Antonio, l’inibizione per mesi tre, con decorrenza da un suo eventuale censimento nell’ambito di altra società ed, a carico della società Viribus Unitis, l’ammenda di euro 400,00.
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