COMITATO REGIONALE CAMPANIA COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 04 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 16. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO FUTSAL COAST – GARA FUTSAL COAST / REAL PAGANI FUTSAL DEL 7.11.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 04 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 16. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO FUTSAL COAST – GARA FUTSAL COAST / REAL PAGANI FUTSAL DEL 7.11.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 44 del 12.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calcettista, sig. Mansi Davide, la squalifica per quattro giornate di gara per “aver scagliato con violenza il pallone contro il direttore di gara; inoltre lo ingiuriava”. Con ricorso trasmesso a mezzo plico raccomandata postale, in data 18.11.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Futsal Coast, ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. Invero, la reclamante asserisce che il calcettista Mansi Davide, dovendo restituire il pallone all’arbitro, l’ha lanciato con maggiore forza di quanto fosse necessario, ma senza intenzione di colpirlo. Il direttore di gara, nel referto, riferisce che il suddetto calcettista ha anche aggiunto una pesante espressione ingiuriosa, nei confronti dell’arbitro medesimo. Poiché il referto dell’arbitro configura, nel diritto sportivo, fonte di prova privilegiata, questa Corte ritiene congrua la squalifica, così come inflitta dal Giudice di prime cure, a carico del calcettista Mansi Davide. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Futsal Coast; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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