COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 09/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. PRATO DANIELE, tess. A.S.D. A.C. Osteria Grande, sigg. PRATO ROBERTO, BERGAMI MARCO e DEMINICIS GIACOMO, dirigenti A.S.D. A.C. Osteria Grande e A.S.D. A.C. OSTERIA GRANDE, camp. I^ Categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 09/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. PRATO DANIELE, tess. A.S.D. A.C. Osteria Grande, sigg. PRATO ROBERTO, BERGAMI MARCO e DEMINICIS GIACOMO, dirigenti A.S.D. A.C. Osteria Grande e A.S.D. A.C. OSTERIA GRANDE, camp. I^ Categoria Con nota 25.6.2015, n. 12695/746, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, − visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S., − ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : − il calc. PRATO DANIELE della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e n. 61 delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare alle gare el Campionato Regionale Juniores, disputate dall'A.S.D. A.C. Osteria Grande dl 27.9.2014 al 21.3.2015, perchè non tesserato per l'A.S.D. A.C. Osteria Grande; − i sigg. PRATO ROBERTO, BERGAMI MARCO e DEMINICIS GIACOMO, dirigenti dell'A.S.D. A.C. Osteria Grande, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e n. 61 delle N.O.I.F., per aver sottoscritto in qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali, la distinta dei calciatori partecipanti alle gare del campionato Regionale Juniores disputate dall'A.S.D. A.C. Osteria Grande dal 27.9.2014 al 21.3.2015, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori, ivi indicati e che gli stessi pertanto erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calc. Prato Daniele non ne avesse titolo; − l'A.S.D. A.C. OSTERIA GRANDE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi ell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai dirigenti Prato, Bergami e Deminicis e/o comunque da tutti i soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 4 giornate di squalifica per il calc. PRATO DANIELE, 60 giorni di inibizione per il sig. PRATO ROBERTO, 30 giorni di inibizione per i sigg. BERGAMI MARCO e DEMINICIS GIACOMO, l'ammenda di € 500 e la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Regionale Juniores, per l'A.S.D. A.C. OSTERIA GRANDE. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere 4 giornate di squalifica al calc. PRATO DANIELE, la inibizione per 40 giorni al sig. PRATO ROBERTO, la inibizione per 20 giorni ai sigg. BERGAMI MARCO e DEMINICIS GIACOMO, l'ammenda di € 500 e la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Regionale Juniores, all'A.S.D. A.C. OSTERIA GRANDE. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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