COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 30/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. GUZZINATI MATTEO, tesserato A.P.D. Antal Pallavicini, sigg.RODA SIMONE, MARCHESINI MIRCO, GANDOLFI GIOVANNI e FIUMI VALERIO, dirigenti A.P.D. Antal Pallavicini e A.P.D. ANTAL PALLAVICINI – camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 30/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. GUZZINATI MATTEO, tesserato A.P.D. Antal Pallavicini, sigg.RODA SIMONE, MARCHESINI MIRCO, GANDOLFI GIOVANNI e FIUMI VALERIO, dirigenti A.P.D. Antal Pallavicini e A.P.D. ANTAL PALLAVICINI - camp. II^ categoria Con nota 4.8.2015, n. 1450/1022, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, − visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S., − ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : − il calc. GUZZINATI MATTEO della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e n. 61 delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare alle gare del Campionato di II^ categoria, disputate dall'A.P.D. Antal Pallavicini nelle seguenti date : 21.9.2014, 9.11.2014, 16.11.2014, 23.11.2014, 14.12.2014, 21.12.2014, 1.2.2015 e 19.4.2015, perché non tesserato per l'A.P.D.Antal Pallavicini; − i sigg. RODA SIMONE, MARCHESINI MIRCO, GANDOLFI GIOVANNI e FIUMI VALERIO, dirigenti dell'A.P.D. Antal Pallavicini, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e n. 61 delle N.O.I.F., per aver sottoscritto in qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali, la distinta dei calciatori partecipanti alle gare del campionato di II^ categoria dall'A.P.D. Antal Pallavicini, nelle date, rispettivamente, del 21.9.2014, 9.11.2014, 14.12.2014 e 21.12.2014, del 16.11.2014 e 23.11.2014, del 1.2.2015 e del 19.4.2015 , con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi pertanto erano legittimati a partecipare alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calc. Guzzinati Matteo non ne avesse titolo; − l'A.P.D. ANTAL PALLAVICINI a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra indicate e/o comunque da tutti i soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse. Ritualmente effettuate le notifiche, tutte le parti hanno fatto richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento, all'infuori del calc. GUZZINATI.. Preliminarmente, il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato per l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, ai sensi dell' art. 23 del C.G.S. con il sig. NASCI FILIPPO, rappresentante dell'A.P.D. ANTAL PALLAVICINI, per la penalizzazione di 4 punti in classifica, anziché 6 punti come sanzione base, e per l'ammenda di € 400, anziché € 600 come sanzione base. Di poi, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle altre parti deferite con : 4 giornate di squalifica per il calc. GUZZINATI MATTEO, 90 giorni di inibizione per il sig. RODA SIMONE, 60 giorni di inibizione per il sig. MARCHESINI MIRCO e 30 giorni di inibizione per i signori GANDOLFI GIOVANNI e FIUMI VALERIO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - sospende ogni decisione in ordine alle sanzioni a carico dell'A.P.D. ANTAL PALLAVICINI, in attesa del ritorno dell'accordo, dopo le eventuali osservazioni del Procuratore Generale dello Sport del Coni, come previsto dall'art. 23, comma 2, del C.G.S.; - - valutato che il comportamento messo in atto dalle altre parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., - di infliggere : 4 giornate di squalifica al calc. GUZZINATI MATTEO, 45 giorni di inibizione aL sig. RODA SIMONE, 30 giorni di inibizione al sig. MARCHESINI MIRCO e 20 giorni di inibizione si signori GANDOLFI GIOVANNI e FIUMI VALERIO. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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