COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 14/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. TURRIS avverso squalifica al 29.11.2015 all. PIGNANELLI MATTIA e al 30.9.2017 calc. MAZZOLI ANDREA, inibizione al 25.10.2015 dir.acc.uff. CACCIATORE ALBERTO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 13 del 30.9.2015 gara TURRIS – BORGONOVESE del 25.9.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 14/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. TURRIS avverso squalifica al 29.11.2015 all. PIGNANELLI MATTIA e al 30.9.2017 calc. MAZZOLI ANDREA, inibizione al 25.10.2015 dir.acc.uff. CACCIATORE ALBERTO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 13 del 30.9.2015 gara TURRIS - BORGONOVESE del 25.9.2015 L'U.S.D. TURRIS, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti e, contestando la versione dei fatti narrati dall'arbitro, dichiara che : 1) dopo che il calc. Ferrante della Borgonovese aveva sbagliato un calcio di rigore, il proprio portiere Bersani esprimeva parole provocatorie e sbeffeggianti nei confronti del Ferrante, che si rivolgeva al Bersani minacciandolo di colpirlo con un pugno. Il giocatore della Turris, ANDREA MAZZOLI, era il più vicino ai due, essendo difensore, e si rivolgeva al Ferrante invitandolo a sferrare il pugno, così l'arbitro lo avrebbe espulso. Il Mazzoli non ha diretto al Ferrante pesanti insulti, ma il calc. Ferrante si scagliava contro il Mazzoli, ma veniva trattenuto da compagni di squadra, riuscendo, comunque a spintonarlo e il Mazzoli si allontanava; 2) l'all. PIGNANELLI, sopraggiunto, invitava i propri ragazzi ad allontanarsi e si accertava delle condizioni del calc. Ferrante, ferito, senza rivolgergli nessun insulto; 3) arrivava anche il dir. CACCIATORE , al fine di dividere i vari litiganti e cercare di calmare la situazione. Nel supplemento di gara, l'arbitro segnala che, arrivando allo spogliatoio, vi trovava "un poliziotto in borghese, che non ho identificato". Dalle informazioni raccolte è emerso che si trattava di un sostenitore della Borgonovese, dal quale l'arbitro dichiara di avere avuto "sostegno collaborativo". che è ragionevole ritenere sia consistito in un aiuto alla ricostruzione dei fatti. E' certo che nella immediatezza dei fatti l'arbitro ha avuto la collaborazione di un soggetto, non identificato, ed è evidente che il rapporto, nato in questo contesto, sia illegittimo in radice. Chiede : in via preliminare l'annullamento delle sanzioni in quanto illegittime, o, in subordine, ridimensionarlo in misura sensibilmente inferiore. La Corte, - premesso che la parte del ricorso riguardante il dir.acc.uff. CACCIATORE non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 45, comma 3, del C.G.S,, parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario ha precisato che : 1) il calc. MAZZOLI, intervenendo a difesa del portiere della propria squadra, proferiva gravi offese all'indirizzo di un giocatore avversario - che si trovava a terra col viso sanguinante per un gravissimo precedente intervento di altro calciatore dell'U.S.D. Turris, con conseguenze fisiche importanti - e lo colpiva con alcuni (quattro o cinque) calci, non violenti, ai glutei ed alle gambe; 2) l'all. PIGNANELLI, entrato indebitamente sul terreno di gioco, preso ad un braccio lo stesso giocatore avversario, lo insultava pesantemente e rivolgeva all'arbitro frasi offensive; 3) che con la indicazione a referto dei termini "sostegno collaborativo" dal poliziotto in borghese presente nell'ambito degli spogliatoi, del quale aveva preso fugace visione del tesserino di appartenenza alla P.S., intendeva dire che il predetto lo aveva rassicurato sul fatto che si sarebbe occupato lui dell'ordine pubblico e che poteva stare tranquillo, perché stava arrivando una "volante"; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando le squalifiche al 30.9.2017 del calc. MAZZOLI ANDREA ed al 29.11.2015 dell'all. PIGNANELLI MATTIA, ferma restando la inibizione al 25.10.2015 del dir.acc.uff. CACCIATORE ALBERTO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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