COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 21/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. ARRIGONI ADRIANO, dirigente Pol. D.Coop.Consumatori Nordest e POL.D.COOP CONSUMATORI NORDEST – camp. III^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°16 del 21/10/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. ARRIGONI ADRIANO, dirigente Pol. D.Coop.Consumatori Nordest e POL.D.COOP CONSUMATORI NORDEST - camp. III^ categoria Con nota 18.9.2015, n. 2617-998 il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. ARRIGONI ADRIANO, dirigente accompagnatore della società Pol. D. Coop. Consumatori Nordest, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 5, delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto in occasione della gara di campionato allievi provinciali Cons.Nordest – Astra del 14.9.2015 la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Frimpong Princi Kofi nonostante la mancanza di tesseramento; - la società POL. D.COOP.CONSUMATORI NORDEST, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per la condotta posta in essere dal sig. Arrigoni in occasione della gara sopra indicata, nonché per aver beneficiato della partecipazione alla medesima gara di un calciatore privo di tesseramento. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 20 giorni di inibizione per il sig. ARRIGONI ADRIANO, la penalizzazione di 1 punto in classifica allievi provinciali e l'ammenda di € 200 per la società POL. D.COOP.CONSUMATORI NORDEST. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere 20 giorni di inibizione al sig. ARRIGONI ADRIANO, la penalizzazione di 1 punto in classifica allievi provinciali e l'ammenda di € 200 alla società POL. D.COOP.CONSUMATORI NORDEST. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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