COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 21/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. F.C. IL TONNOTTO MADREGOLO avverso squalifica per 4 giornate calc. CHIESA YANNICK delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 14.10.2015 gara SARMATESE – IL TONNOTTO dell’11.10.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°16 del 21/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. F.C. IL TONNOTTO MADREGOLO avverso squalifica per 4 giornate calc. CHIESA YANNICK delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 14.10.2015 gara SARMATESE - IL TONNOTTO dell'11.10.2015 L'A.S.D. F.C. IL TONNOTTO MADREGOLO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc. CHIESA , "dopo aver sentito una frase gravemente razzista pronunciata da un calciatore avversario nei confronti di un giocatore del Tonnotto, preso da comprensibile rabbia, si avventava verso lo stesso insultandolo", e si allontanava dal campo reiterando le offese verso il giocatore avversario ma mai, in nessun modo pronunciava insulti verso la'rbitro. Al termine della gara il calc. CHIESA chiedeva spiegazioni all'arbitro sulla mancata espulsione del giocatore avversario e nessuna offesa veniva rivolta al direttore di gara. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha : 1) innanzi tutto dichiarato di non avere udito la frase razzista che, viene detto, pronunciata da un calciatore della soc. Sarmatese, chè, altrimenti, avrebbe preso provvedimenti; 2) che il calc. CHIESA, dopo avere indirizzato insulti e minacce all'indirizzo di un giocatore avversario, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, rivolgeva insulti all'arbitro, quando si trovavano faccia a faccia. Inoltre, al termine della gara, il medesimo calc. CHIESA, reiterava le esternazioni offensive verso l'arbitro, quando erano fianco a fianco, incamminati verso gli spogliatoi, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. CHIESA YANNICK. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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