COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 28/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PRIMOGENITA avverso squalifica per anni 2 calc. BRUSCHI LORENZO, OLMI FRANCESCO e OLMI MICHELE delibera del G.S. del C. P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 13 del 30.9.2015 gara PRIMOGENITA – GERBIDOSIPA del 27.9.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°17 del 28/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PRIMOGENITA avverso squalifica per anni 2 calc. BRUSCHI LORENZO, OLMI FRANCESCO e OLMI MICHELE delibera del G.S. del C. P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 13 del 30.9.2015 gara PRIMOGENITA - GERBIDOSIPA del 27.9.2015 L'A.S.D. PRIMOGENITA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati, contestando la descrizione dell'accaduto fatta dall'arbitro. Dichiara che l'effettivo svolgimento è stato il seguente : 1) il calc. BRUSCHI, espulso per doppia ammonizione, sorpreso del provvedimento, si dirigeva verso l'arbitro, senza pronunciare offese. Giungeva faccia a faccia con l'arbitro, ma veniva strattonato e allontanato da suoi compagni, consci della reazione esagerata del Bruschi, che, comunque, non ha dato alcuna "forte testata" al direttore di gara. Nonostante ciò, l'arbitro decideva di fischiare la fine della partita e si avvicinava ai giocatori della Primogenita, in particolare al calc. Bruschi, invitandolo a dargli una testata. Dirigenti e giocatori chiedevano spiegazioni all'arbitro, senza ricevere risposta; 2) giunti nel tunnel, i calc. OLMI FRANCESCO e MICHELE, richiedevano all'arbitro spiegazioni in modo più aggressivo. Anche in questa situazione l'alterco non si tramutava mai in contatto fisico (se non veniale), con una lieve spinta del calc. OLMI FRANCESCO all'arbitro. Al contrario, MICHELE OLMI non si è mai avvicinato all'arbitro. Le discussioni dei tre calciatori con l'arbitro sono state sicuramente eccessive, ma alcun colpo violento è stato inferto all'arbitro, nessuna testata, nessun pugno e nessuno schiaffo. Chiede l'annullamento delle sanzioni o la riduzione delle medesime in maniera equa e proporzionata ai fatti realmente addebitabili ai tre calciatori e allega una dichiarazione del capitano della squadra avversaria. La Corte, - premesso che non viene presa in esame la dichiarazione allegata in quanto l'art. 35, comma 1, del C.G.S. stabilisce che "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. BRUSCHI LORENZO, dopo la seconda ammonizione per fallo di gioco, avvicinatoglisi, gli rivolgeva una frase offensiva e lo colpiva con una forte testata alla fronte, procurandogli intenso dolore che lo vedeva costretto a sospendere la gara; 2) mentre si avviava verso lo spogliatoio percorrendo il sottopasso, il calc. OLMI FRANCESCO, capitano dell'A.S.D. Primogenita, mentre protestava vivacemente, lo colpiva con una violenta testata alla tempia sinistra, procurandogli immediato giramento di testa e senso di vomito; 3) subito dopo, il calc. OLMI MICHELE, da dietro, lo colpiva con uno schiaffo alla nuca ed un calcio alle gambe. Aggiungeva anche che, mentre si apprestava ad abbandonare l'impianto, i predetti tre calciatori si scusavano per l'accaduto, dicendo che avevano perduta la testa; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio di primo grado; - valutato, comunque, più grave il comportamento messo in atto dal calc. OLMI FRANCESCO, sia per l'atto compiuto a gara terminata, quando dovrebbe venir meno lo stress agonistico presente durante la partita, sia per la qualifica rivestita di capitano della squadra, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 2 anni (al 30.9.2017) dei calc. BRUSCHI LORENZO e OLMI MICHELE, e di portare al 31.12.2017 la squalifica del calc. OLMI FRANCESCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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