COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. MARIGNANESE avverso squalifica per 6 giornate calc. CUOMO ILARIO e per 8 giornate calc. CHAHYD ABDELAZIZ, penalizzazione di 1 ounto in classifica e ammenda di € 75 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 16 del 21.10.2015 gara SAMMAURESE – MARIGNANESE del 18.10.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. MARIGNANESE avverso squalifica per 6 giornate calc. CUOMO ILARIO e per 8 giornate calc. CHAHYD ABDELAZIZ, penalizzazione di 1 ounto in classifica e ammenda di € 75 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 16 del 21.10.2015 gara SAMMAURESE - MARIGNANESE del 18.10.2015 L'A.C.D. MARIGNANESE ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati mettendo in evidenza che : 1) il calc. CUOMO "da portiere, avendo il pallone tra le braccia e vedendosi arrivare contro un giocatore avversario, stendeva le braccia per allontanarlo. Non si ravvisa la volontà di commettere un fallo o di colpire volontariamente l'avversario, visto anche che l'impatto è avvenuto quando aveva già il pallone fra le braccia". Dopo l'espulsione, non ha tentato di raggiungere il pubblico, ma per arrivare agli spogliatoio ha dovuto necessariamente passare in una zona ove sosta il pubblico. Inoltre, non ha mai preso posto tra il pubblico, ma si sedeva su di una panchina posta nel percorso in direzione degli spogliatoi; 2) il calc. CHAHYD, a fine gara, subiva una provocazione ed una tentata aggressione da parte di un giocatore avversario e, per difendersi, preso altresì dal momento di tensione che coinvolgeva alcuni ragazzi di entrambe le squadre, reagiva. Fermo restando che la provocazione subita e l'aver schivato una aggressione non giustificano reazioni violente, ritiene di evidenziare lo stato emotivo del giocatore, dopo aver subito provocazioni ed aver rischiato di essere colpito; 3) ritiene illegittima ed eccessiva la penalizzazione di 1 punto in classifica. La documentazione per il tesseramento del calciatore extracomunitario Chahyd era stata inviata al C.R.E.R. e, per mera superficialità ed in buona fede, è stato fatto scendere in campo senza verificare la comunicazione del Comitato preposto; 4) contesta anche l'irrogazione dell'ammenda in quanto fondata su una motivazione generica e contraddittoria. Infatti, se, per quanto non specificatamente indicato, possa riferirsi al calc. Cuomo, il ragazzo dopo l'espulsione abbandonava il recinto di gioco e reagiva alla provocazione da parte del pubblico. La società interveniva per riportarlo alla calma, ma la panchina e l'uscita del campo si trovano ai lati opposti. D'altro canto nello stesso provvedimento del Giudice è detto che la società ha evitato che "un acceso diverbio tra i componenti delle due squadre" degenerasse "in uno scontro, solo grazie al fattivo intervento di allenatori e dirigenti". Eccepisce, inoltre, sulla penalizzazione di 1 punto in classifica per l'impiego di in calciatore in posizione irregolare, posto che l'art. 17, comma 5, del C.G.S. prevede unicamente la punizione della perdita della gara; nella fattispecie, la documentazione per il tesseramento del calc. Chahyd era stata inoltrata al C.R.E.R. e, per mera superficialità ed in buona fede, è stato fatto scendere in campo senza verificare la comunicazione di benestare. Chiede l'annullamento della penalizzazione e dell'ammenda (o una eventuale riduzione), nonché una riduzione delle squalifiche ai due giocatori. La Corte, - premesso che l'A.C.D. MARIGNANESE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, ha comunicato che non potrà essere presente al dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. CUOMO, espulso per atto di violenza, alla notifica del provvedimento offendeva ripetutamente l'arbitro. Nell'uscire dal campo, veniva a diverbio con un gruppo di tifosi avversari e, successivamente, percorreva non la via diretta per gli spogliatoi, ma girava attorno ad un fabbricato, per raggiungere ed apostrofare gli spettatori e, successivamente, uscito da recinto di gioco, prendeva posto su una panchina, vicino ad altra sulla quale sedevano tifosi avversari, rivolgeva espressioni offensive ai giocatori avversari, estese anche all'arbitro, e tutto ciò senza che alcun dirigente dell'A.C.D. Marignanese intervenisse per far cessare il comportamento del calciatore ; 2) il calc. CHAHYD, al termine della gara, afferrava con forza al collo un giocatore avversario, gettandolo a terra, così causandone la reazione ed un vivace diverbio fra i giocatori delle due compagini, con spinte ed offese reciproche; 3) di non avere rilevato tentate aggressioni al calc. Chahyd, né sentito provocazioni allo stesso da parte avversaria; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio di primo grado; - preso atto che, con provvedimento pubblicato sul comunicato indicato in oggetto, all'A.C.D. Marignanese, che aveva vinto la gara sul campo, è stata comminata la sanzione della perdita per 0 - 3 della gara stessa; - verificato che la posizione del calc. Chahyd Abdelaziz risulta regolarizzata, con tesseramento in data 23.10.2015; - valutata eccessiva la penalizzazione di 1 punto in classifica, d e l i b e r a - di : 1) confermare la squalifica per 6 giornate del calc. CUOMO ILARIO e di 8 giornate del calc. CHAHYD ABDELAZIZ nonché l'ammenda di € 75 a carico dell'A.C.D. MARIGNANESE; 2) annullare la penalizzazione di 1 punto in classifica a carico dell'A.C.D. MARIGNANESE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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