COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL FUSIGNANO avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 21.10.2015 gara REAL FUSIGNANO – NUOVA CODIGORESE del 18.10.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL FUSIGNANO avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 21.10.2015 gara REAL FUSIGNANO - NUOVA CODIGORESE del 18.10.2015 L'A.S.D. REAL FUSIGNANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente : 1) di avere vinto la gara sul campo con il punteggio di 2-1; 2) il direttore di gara ha rilasciato il tabellino, compilato da lui stesso, nel quale dichiara di aver espulso direttamente, con rosso diretto, il calc. Sovrani della Nuova Codigorese; 3) che l'errore tecnico ammesso dal direttore di gara è avvenuto in pieno ricupero della partita, al 46° della ripresa, quindi una mancata espulsione in pieno extra time non può influire sull'intero svolgimento della partita e, quindi, sulla ripetizione dell'intero incontro; 4) dell'errore dell'arbitro non può pertanto dolersi la società che ne è stata avvantaggiata, avendo potuto concludere l'incontro in undici anziché in dieci giocatori. Considerato il fatto avvenuto in un periodo della partita veramente ristretto, chiede l'omologazione del risultato conseguito sul campo del 2 - 1 a favore della ricorrente. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal referto di gara risulta chiaramente la dichiarazione dell'arbitro di avere sbagliato nell'espellere, al 46° del secondo tempo, il calc. SOVRANI FRANCESCO (soc. Nuova Codigorese) per doppia ammonizione, anche se in precedenza non era stato ammonito; - preso atto che al termine del secondo tempo sono stati giocati 7 minuti di ricupero; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni, conformi alla consolidata giurisprudenza di specie, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la decisione della ripetizione della gara. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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