COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GRANAMICA avverso squalifica per 3 giornate calc. SEMPRINI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 del 28.10.2015 gara GRANAMICA – PROGRESSO del 25.10.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°18 del 04/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GRANAMICA avverso squalifica per 3 giornate calc. SEMPRINI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 del 28.10.2015 gara GRANAMICA - PROGRESSO del 25.10.2015 L'A.S.D. GRANAMICA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che, dopo l'espulsione, il calc. SEMPRINI è andato nello spogliatoio, si è cambiato, ha assistito alla disputa della gara, ha rivisto i suoi compagni ed in tutto questo lasso di tempo "non ha mai incontrato la terna arbitrale, né, quantomeno, ha cercato di incontrarla" e, ovviamente, non ha insultato la terna a fine gara, in quanto non presente nell'area di gioco. Chiede l'annullamento della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che la motivazione della decisione di primo grado presenta una discordanza in quanto viene indicato che il calc. SEMPRINI "al termine della gara insultava la terna arbitrale", mentre dal referto di gara si rileva che l'infrazione è stata commessa al 33° minuto del secondo tempo, quando il calc. SEMPRINI lasciava il terreno di gioco per essere stato espulso; - ritenuto che il comportamento del calciatore possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. SEMPRINI MARCO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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