COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 11/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sigg. ESEMPLARE BENITO e VANNELLA VINCENZO, dirigenti A.S.D. F.C.Real San Prospero, sig. NAPOLI VINCENZO e A.S.D. F.C. REAL SAN PROSPERO – camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 11/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sigg. ESEMPLARE BENITO e VANNELLA VINCENZO, dirigenti A.S.D. F.C.Real San Prospero, sig. NAPOLI VINCENZO e A.S.D. F.C. REAL SAN PROSPERO - camp. II^ categoria Con nota 6.10.2015, n. 3166-1000 il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. ESEMPLARE BENITO, dirigente A.S.D. F.C. Real San Prospero, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 5, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in occasione delle gare di campionato allievi interprovinciali del 21.9.2014, 5 e 12.10.2014 e 2.11.2014 rispettivamente contro le soc. Virtus, Progetto Aurora, Casalese Boys e Montecchio le distinte ufficiali dell’A.S.D. F.C. Real San Prospero consegnate agli arbitri, nelle quali risultava inserito il calc. Aghrissa Yassine, nonostante la mancanza di tesseramento; - il sig. NAPOLI VINCENZO, non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui al comma 5 dell’art. 1 bis del C.G.S., in quanto ha svolto un ruolo rilevante per l’ordinamento federale all’interno dell A.S.D. F.C. Real San Prospero, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 5, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in occasione della gara di campionato allievi interprovinciali del 19.10.2014 contro la soc. Langhiranese la distinta ufficiale dell’A.S.D. F.C. Real San Prospero consegnata all’ arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Aghrissa Yassine, nonostante la mancanza di tesseramento; - il sig. VANNELLA VINCENZO, dirigente A.S.D. F.C. Real San Prospero, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 5, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in occasione della gara di campionato allievi interprovinciali del 28.9..2014, contro la soc. Reggio Calcio la distinta ufficiale dell’A.S.D. F.C. Real San Prospero consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Aghrissa Yassine, nonostante la mancanza di tesseramento; - la società A.S.D. F.C. REAL SAN PROSPERO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per le condotte poste in essere dai signori sopra indicati, in occasione delle gare sopra riportate. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 mesi di inibizione per il sig. ESEMPLARE BENITO, 1 mese di inibizione per i signori NAPOLI VINCENZO e VANNELLA VINCENZO, la penalizzazione di 4 puntI in classifica allievi interprovinciali e l'ammenda di € 300 per la società A.S.D. F.C. REAL SAN PROSPERO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere 2 mesi di inibizione al sig. ESEMPLARE BENITO, 1 mese di inibizione ai signori NAPOLI VINCENZO e VANNELLA VINCENZO, la penalizzazione di 4 punti in classifica allievi interprovinciali e l'ammenda di € 200 alla società A.S.D. F.C. REAL SAN PROSPERO. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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