COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 11/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALEDELEGATO a carico calc. BELLANZINI FRANCESCO, sig. RAPALLI OMAR, dirigente A.S.D.Caorso e A.S.D. CAORSO – camp. II^ categoria Con nota 5.10.2015, n. 3114/PF 15-16

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 11/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALEDELEGATO a carico calc. BELLANZINI FRANCESCO, sig. RAPALLI OMAR, dirigente A.S.D.Caorso e A.S.D. CAORSO - camp. II^ categoria Con nota 5.10.2015, n. 3114/PF 15-16, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. BELLANZINI FRANCESCO, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per aver disputato, nelle fila dell’A.S.D. Caorso, in data 14.3.2015, la gara Lugagnanese – Caorso, Campionato Provinciale Juniores, senza averne titolo perché non tesserato con la predetta A.S.D. Caorso; - il sig. RAPALLI OMAR, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Caorso, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in occasione della gara sopra indicata, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Bellanzini Francesco, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi pertanto erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, benchè il predetto calciatore non ne avesse titolo; - la società A.S.D. CAORSO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente e/o soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. BELLANZINI FRANCESCO, 30 giorni di inibizione per il sig. RAPALLI OMAR, la penalizzazione di 1 punto in classifica campionato provinciale Juniores e l'ammenda di € 200 per la società A.S.D. CAORSO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere 1 giornata di squalifica al calc. BELLANZINI FRANCESCO, 30 giorni di inibizione al sig. RAPALLI OMAR, la penalizzazione di 1 punto in classifica campionato provinciale Juniores e l'ammenda di € 100 alla società A.S.D. CAORSO. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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