COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 11/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MASONE avverso squalifica al 18.4.2016 all. CARRETTI PAOLO e inibizione al 18.4.2016 dir. RUOZI LAURO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 14 del 21.10.2015 gara CASALGRANDE – MASONE del 17.10.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 11/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MASONE avverso squalifica al 18.4.2016 all. CARRETTI PAOLO e inibizione al 18.4.2016 dir. RUOZI LAURO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 14 del 21.10.2015 gara CASALGRANDE - MASONE del 17.10.2015 L'A.S.D. MASONE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che i sigg.CARRETTI e RUOZI "non sono stati assolutamente parte attiva agli avvenimenti accaduti sul campo (che comunque confermiamo essere accaduti). Anzi, dopo aver assistito a distanza ai diverbi fra il guardalinee più alcuni giocatori dell'A.S.D.Masone e i dirigenti più alcuni giocatori dell'A.S.D. Casalgrande, si sono entrambi adoperati per riportare alla calma i propri tesserati, facendoli tornare ad un più corretto atteggiamento". Chiede l'annullamento delle sanzioni in quanto da tutte le testimonianze raccolte non si evince, in alcun modo, che i predetti abbiano partecipato ai tafferugli alimentandoli. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originale, ha ribadito che : 1) l'all.CARRETTI, entrando indebitamente sul terreno di gioco, prendeva parte alla rissa che si era sviluppata fra i giocatori ed anche tra dirigenti delle due squadre; 2) il dir. RUOZI, entrando indebitamente sul terreno di gioco, prendeva parte anch'egli alla rissa; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 18.4.2016 dell'all. CARRETTI PAOLO e la inibizione al 18.4.2016 del dir. RUOZI LAURO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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