COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 18/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. SAMPIERANA avverso squalifica per 4 giornate calc. LUSINI MATTIA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 18 del 4.11.2015 gara SAMMAURESE – SAMPIERANA del 31.10.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°20 del 18/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. SAMPIERANA avverso squalifica per 4 giornate calc. LUSINI MATTIA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 18 del 4.11.2015 gara SAMMAURESE - SAMPIERANA del 31.10.2015 La S.S.D. SAMPIERANA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che, a fine gara, il calc. LUSINI si avvicinava al direttore di gara per protestare . Il ragazzo ammette di aver usato nei suoi confronti espressioni irriguardose, ma di non avere in alcun modo minacciato il direttore di gara, e di essersi allontanato quando lo stesso gli comunicava che avrebbe preso provvedimenti nei suoi confronti. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc. LUSINI, a fine gara, mentre il capitano della sua squadra chiedeva spiegazioni all'arbitro, lo invitava a desistere in quanto l'arbitro non capiva niente e, poiché l'arbitro lo riprendeva, rivolgeva a questi una frase irriguardosa ed offensiva, venendo poi trattenuto da suoi compagni, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. LUSINI MATTIA. /Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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