COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 18/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. ASTRA avverso squalifica al 25.10.2017 calc. CORRADI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 del 28.10.2015 gara ASTRA – PONTOLLIESE GAZZOLA del 24.10.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 18/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. ASTRA avverso squalifica al 25.10.2017 calc. CORRADI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 del 28.10.2015 gara ASTRA - PONTOLLIESE GAZZOLA del 24.10.2015 L'U.S.D. ASTRA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. CORRADI non ha in alcun modo offeso ed ingiuriato il direttore di gara, ma solo cercato animatamente di attirarne l'attenzione, senza dare alcun schiaffo, ma solo appoggiando la mano sulla spalla, senza commettere alcuna azione violenta. La squalifica inflitta appare estremamente afflittiva, non ravvedendosi violenza nella condotta espletata dal CORRADI. Richiamandosi all'art. 19, comma 4, deel C.G.S., chiede una sensibile riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, ha precisato che, al termine della gara, il calc. CORRADI gli dava una "manata violenta" sulla spalla, che lo faceva avanzare di un passo; - ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dal calc. CORRADI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2016 la squalifica del calc. CORRADI ALESSANDRO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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