COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 02/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D.C. CASOLA VALSENIO avverso squalifica per 3 giornate calc. CALONICI DIEGO e per 5 giornate calc. FIORENTINI MICHELE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 19.11.2015 gara TOZZONA – CASOLA del 15.11.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 02/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D.C. CASOLA VALSENIO avverso squalifica per 3 giornate calc. CALONICI DIEGO e per 5 giornate calc. FIORENTINI MICHELE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 19.11.2015 gara TOZZONA - CASOLA del 15.11.2015 L'A.S.D.C. CASOLA VALSENIO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il calc. CALONICI dichiara di non avere assolutamente minacciato nessuno. "Data la concitazione del momento è ovviamente impossibile negare che qualcuno, tra i circa 25/30 presenti, abbia pronunciato la frase attribuitagli"; 2) il calc. FIORENTINI , dopo il fischio finale "non colpisce nessun giocatore, anzi si trova a difendersi dall'animosità di alcuni avversari, arrabbiati per un contatto che effettivamente è avvenuto, ma a gioco in corso". L'arbitro seguiva l'azione e se avesse rilevato una irregolarità lo avrebbe espulso subito e non a fine gara. A conferma di ciò, richiede l'acquisizione di un filmato della gara e chiede, per entrambi, una rivisitazione delle sanzioni. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che : 1) il calc. FIORENTINI, subito dopo il fischio di fine gara, colpiva con una violenta gomitata un giocatore avversario e con un pugno altro giocatore dell'A.C.Tozzona; 2) il calc. CALONICI minacciava di atti estremi i giocatori avversari eventualmente intenzionati a colpire il calc. Fiorentini, d e l i b e r a - di respingere il reclamo, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. CALONICI DIEGO e per 5 giornate del calc. FIORENTINI MICHELE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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