COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 10/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. A.C. GROPPARELLO avverso squalifica per 4 giornate calc. MOGLIA NICOLA delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 21 del 25.11.2015 gara LUGAGNANESE – GROPPARELLO del 22.11.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°23 del 10/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. A.C. GROPPARELLO avverso squalifica per 4 giornate calc. MOGLIA NICOLA delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 21 del 25.11.2015 gara LUGAGNANESE - GROPPARELLO del 22.11.2015 L'A.C. GROPPARELLO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che era impossibile che il calc. MOGLIA, espulso giustamente, continuasse ad inveire verso il direttore di gara, poiché il predetto, fatta la doccia si recava immediatamente al proprio domicilio, senza sostare nei pressi dell'impianto di gioco. Chiede la cancellazione o, quanto meno, la riduzione della sanzione La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. MOGLIA NICOLA, espulso per avergli rivolto frasi offensive, cercava di avvicinarglisi, venendo trattenuto da suoi compagni, e aggiungeva frasi minacciose. Lo stesso, poi, dalla tribuna, in abiti civili, reiterava le esternazioni, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. MOGLIA NICOLA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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