COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 10/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SANTERNO avverso squalifica per 5 giornate calc. BEZZI ANDREA e BESSI MATTEO e ammenda € 500 per intemperanza sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 19.11.2015 gara SANTERNO – VIRTUS FAENZA del 15.11.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°23 del 10/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SANTERNO avverso squalifica per 5 giornate calc. BEZZI ANDREA e BESSI MATTEO e ammenda € 500 per intemperanza sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 19.11.2015 gara SANTERNO - VIRTUS FAENZA del 15.11.2015 L'A.S.D. SANTERNO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. BEZZI ANDREA "non colpiva assolutamente in maniera violenta l'avversario, ma si limitava ad un leggero buffetto, che non procurava nessun danno , inoltre non rivolgeva nessuna frase ingiuriosa al direttore di gara perché appena espulso si recava negli spogliatoi"; 2) il calc. BESSI MATTEO "non rivolgeva nessuna frase offensiva al direttore di gara, ma si limitava esclusivamente a contestare l'espulsione"; 3) essendo una piccola società non è in grado di potere effettuare un efficace controllo degli spettatori, parecchio numerosi in occasione della suddetta partita e che viste le forti spese per sostenere il settore giovanile, potrebbe avere serie difficoltà economiche dovendo pagare una sanzione così elevata". Chiede la cancellazione o, quanto meno, la riduzione delle sanzioni. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. BESSI MATTEO, dalla panchina, gli rivolgeva frasi gravemente offensive, e veniva espulso. Successivamente, a fine gara, nei pressi degli spogliatoi, reiterava le esternazioni; 2) il calc. BEZZI ANDREA veniva espulso per avere volontariamente colpito, a gioco fermo, con una violenta "manata" al viso un giocatore avversario che rimaneva a terra per circa un minuto, rivolgendo poi all'arbitro, al momento della comunicazione del provvedimento, frasi ingiuriose ed offensive; 3) fin dall'inizio della gara, sostenitori dell'A.S.D. SANTERNO rivolgevano all'arbitro frasi gravemente offensive, ingiuriose e scurrili, continuate sino al termine, anche dopo l'arrivo dei Carabinieri, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate dei calc. BESSI MATTEO e BEZZI ANDREA nonché l'ammenda di € 500 a carico dell'A.S.D. SANTERNO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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