COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 10/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SANTERNO avverso inibizione al 19.11.2016 dir. BEZZI FABRIZIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 19.11.2015 gara SANTERNO – VIRTUS FAENZA del 15.11.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 10/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SANTERNO avverso inibizione al 19.11.2016 dir. BEZZI FABRIZIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 19.11.2015 gara SANTERNO - VIRTUS FAENZA del 15.11.2015 L'A.S.D. SANTERNO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il dir. BEZZI "non rivolgeva alcuna frase offensiva di tipo razziale al direttore di gara e, probabilmente, questo ultimo lo confondeva con altre persone del pubblico, cosa probabilmente avvenuta, visto che mai il sig. Bezzi Fabrizio ed il signor Arbitro si erano conosciuti o incontrati in un ambito federale né tantomeno esterno agli ambienti federali. Infatti, l'unica volta che l'arbitro ha diretto l'A.S.D. Santerno (8.3.2015 Santerno - Carpena), il signor Bezzi Fabrizio era squalificato e quindi non presente alla gara". Inoltre, in occasione della gara di cui all'oggetto, il sig. Bezzi Fabrizio era andato via per motivi personali. Chiede la cancellazione o, quanto meno, la riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario ed il supplemento, ha precisato che sin dall'inizio della gara il dir. BEZZI (che l'arbitro ricordava di avere incontrato e di avere avuto un breve colloquio in occasione di una partita della scorsa stagione sportiva), isolato, fuori dal campo di gioco a ridosso della recinzione, gli indirizzava vibrate proteste ed insulti ogniqualvolta assumeva provvedimenti contrari all'A.S.D. Santerno e, successivamente, verso la fine del secondo tempo, posizionatosi in tribuna, ove sostavano altri sostenitori dell'A.S.D. Santerno, continuava a rivolgergli insulti e frasi, anche scurrili, riferentisi alla sua nazionalità; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 19.11.2016 del sig. BEZZI FABRIZIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it