COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 16/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. RICCO’ GIORGIO, Presidente A.S.D. Newsorbolo Mezzani e A.S.D. NEWSORBOLO MEZZANI – Settore Giovanile e Scolastico Con nota 4.11.2015, n. 4346-946,

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 16/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. RICCO' GIORGIO, Presidente A.S.D. Newsorbolo Mezzani e A.S.D. NEWSORBOLO MEZZANI - Settore Giovanile e Scolastico Con nota 4.11.2015, n. 4346-946, il Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. RICCO’ GIORGIO, Presidente e legale rappresentante pro tempore dell’A.S.D. New Sorbolo Mezzani, della violazione dell’art. 1 bis , comma 1, del C.G.S., in riferimento al punto 2.6 del C.U. n. 1 del S.G.S., stagione sportiva 2014/2015, allo specifico titolo “provini presso altre società (giovani calciatori sottoposti a prova) che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione per avere, nella stagione sportiva 2014/2015, contattato, permesso o comunque non impedito, che i calciatori minori Pasquale Di Vicino e Giulio Faraone, in costanza di tesseramento con la consorella A.S.D. San Polo Calcio, disputassero, in data 16.4.2015, un allenamento-provino con l’A.S.D. NewSorbolo Mezzani, in assenza sia del necessario nulla osta della Società di appartenenza sia della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente; - la società A.S.D. NEWSORBOLO MEZZANI, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta ascrivibile al Proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore sig. Riccò Giorgio Eseguite ritualmente le notifiche, il sig. RICCO' ha inviato una memoria in cui, scusandosi per non poter essere presente all'odierno dibattimento, dichiara che " né lui, né alcun membro della società ha contattato i ragazzi oggetto del procedimento. Sono stati i loro genitori a chiederci se era possibile che i loro figli venissero a giocare nella nostra società, chiedendo espressamente un allenamento e non un provino con i nostri ragazzi, per vedere se i loro figli erano all'altezza della squadra Non abbiamo mai fatto alcuna selezione, come invece sono soliti fare le squadre nostre limitrofe. Detto questo dichiaro sicuramente di aver preso sottogamba la cosa e di non aver dato peso a questo allenamento, anche perché i genitori hanno chiaramente affermato di aver avvisato la loro vecchia società di appartenenza. Tutto è stato fatto in assoluta buona fede. Comunque tutto questo è stato fatto dal sottoscritto e l'A.S.D.NewSorbolo non era a conoscenza di questo allenamento e di conseguenza l'eventuale responsabilità va addebitata solo a RICCO' GIORGIO, Presidente della Società". Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 4 mesi di inibizione per il sig. RICCO' GIORGIO e l'ammenda di € 300 per la soc. A.S.D. NEWSORBOLO MEZZANI. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al sig. RICCO' GIORGIO 4 mesi di inibizione ed all'A.S.D. NEW SORBOLO MEZZANI l'ammenda di € 200 . Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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