COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 07/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA S.P.D. COMPAGNIA DELL’ALBERO avverso squalifica al 12.5.2016 calc. CANTAGALLI MENGLY delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 del 3.12.2015 gara VILLANOVA – COMPAGNIA DELL’ALBERO del 29.11.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 07/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA S.P.D. COMPAGNIA DELL'ALBERO avverso squalifica al 12.5.2016 calc. CANTAGALLI MENGLY delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 del 3.12.2015 gara VILLANOVA - COMPAGNIA DELL'ALBERO del 29.11.2015 La S.P.D. COMPAGNIA DELL'ALBERO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che, terminata la partita, un giocatore del Villanova indirizzava una frase di scherno ed offensiva anche nei confronti della madre del giocatore, al calc. CANTAGALLI, di origine cambogiana. La frase pronunciata ha avuto un effetto dirompente, provocando una reazione assolutamente sbagliata e fermamente condannata dalla ricorrente. Sottolinea anche che le frasi pronunciate successivamente dal CANTAGALLI non erano assolutamente indirizzate al proprio mister con cui vige un ottimo rapporto, ma esclusivamente a giocatori avversari e ad alcune persone del pubblico, che a loro volta inveivano contro il CANTAGALLI. Considerando la sanzione assai gravosa, anche in relazione ad episodi analoghi, puniti con squalifiche più contenute, ne chiede una sensibile riduzione. La Corte, - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha dianzi tutto dichiarato di non avere sentito le frasi offensive riferite dalla ricorrente come rivolte al calc. CANTAGALLI, precisando, poi, che lo stesso, a fine gara, colpiva con un violento pugno un giocatore avversario che cadeva a terra sanguinante e, nell'avviarsi verso gli spogliatoi, rivolgeva frasi offensive e scurrili nei confronti del proprio allenatore, che lo redarguiva per il comportamento messo in atto, aggiungendo anche che non vi erano, nei pressi, giocatori avversari; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 12.5.2016 del calc. CANTAGALLI MENGLY. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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