COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 07/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. OPEN avverso squalifica al 31.12.2017 calc. STECCHETTI UBALDO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 del 3.12.2015 gara OPEN – STELLA AZZURRA ZOLINO del 22.11.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 07/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. OPEN avverso squalifica al 31.12.2017 calc. STECCHETTI UBALDO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 del 3.12.2015 gara OPEN - STELLA AZZURRA ZOLINO del 22.11.2015 L'A.S.D. OPEN, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che un giocatore avversario espulso, lasciando il terreno di gioco, sputava sul viso del calc. STECCHETTI, che non aveva avuto alcun ruolo nella decisone dell'arbitro. il calc. Stecchetti, senza opporre alcuna reazione fisica o verbale al gesto dell'avversario, si recava dall'arbitro per segnalare quanto accaduto. A questo punto si creava una situazione di animosità reciproca fra i vari giocatori delle due squadre e l'arbitro decretava la espulsione del calc. Stecchetti per eccessiva intemperanza. Questi si dirigeva, correndo, in direzione dell'avversario, ma nella corsa si scontrava, in maniera del tutto fortuita ed involontaria con un suo dirigente che, resosi conto dello stato di agitazione del calciatore, era accorso per trattenerlo. A seguito dello scontro il dirigente perdeva l'equilibrio e cadeva a terra. Alla luce di quanto sopra emerge quanto la sanzione sia palesemente sproporzionata ed iniqua. Chiede la riduzione della sanzione a 3 giornate di gara e che vengano sentiti alcuni dirigenti ed i due giocatori. La Corte, - premesso che non vengono sentite le persone indicate, in quanto l'art. 35, comma 1, punto 1.1, stabilisce che "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare "; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha fornito precisazioni sulla dinamica dei movimenti messi in atto dal predetto calciatore. Il calc. STECCHETTI, veniva colpito al volto da uno sputo indirizzatogli da un giocatore avversario che stava lasciando il campo perché espulso; reagiva, urlando insulti e minacce all'indirizzo dell'autore del gesto ed anche nei confronti di altri giocatori avversari. Notificatogli il provvedimento di espulsione, correva a testa bassa in direzione del giocatore che gli aveva sputato in viso. Un dirigente dell'A.S.D.Open si frapponeva fra i due, cercando di fermare, a braccia aperte il calc. STECCHETTI, ma veniva investito dal predetto, mentre si trovava tra gli stipiti di un cancello, con una forte testata al petto, che lo faceva cadere a terra,. Doveva poi intervenire una ambulanza per soccorrere il dirigente e l'arbitro dichiarava la sospensione della gara; - valutato che il comportamento, del tutto riprovevole, messo in atto dal calc. STECCHETTI, possa, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta dallo stesso, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2016 la squalifica del calc. STECCHETTI UBALDO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it