COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 07/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. SAN PANCRAZIO avverso squalifica per 5 giornate calc. DELL’ANNO RAFFAELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 10.12.2015 gara GRANATA – SAN PANCRAZIO del 6.12.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 07/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. SAN PANCRAZIO avverso squalifica per 5 giornate calc. DELL'ANNO RAFFAELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 10.12.2015 gara GRANATA - SAN PANCRAZIO del 6.12.2015 L'A.C.D. SAN PANCRAZIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento e, pur non giustificando il comportamento del calc. DELL'ANNO, riferisce di un particolare stato d'animo del ragazzo, per la perdita di un caro amico avvenuta il venerdì precedente la gara, che il calciatore aveva chiesto di non giocare. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che, a fine gara, il calc. DELL'ANNO tirava il pallone contro l'arbitro senza colpirlo, e dopo l'estrazione del cartellino rosso, gli rivolgeva frasi offensive e minacciose di atti materiali, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. DELL'ANNO RAFFAELE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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