COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. SPORTING PIEVECELLA avverso squalifica al 4.5.2016 calc. REZZOUKI MOHAMMED delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 25 del 23.12.2015 gara PIEVECELLA – REAL PANARO del 20.12.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°27 del 13/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.D. MARANELLO SPORTIVA avverso squalifica al 13.4.2016 calc. ANING PETER delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 25 del 23.12.2015 gara CALCARA SAMOGGIA - MARANELLO SPORTIVA del 20.12.2015 L'A.D. MARANELLO SPORTIVA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, facendo presente che il calc. ANING pur avendo sbagliato a protestare nei confronti dell'arbitro, non ha assolutamente toccato l'arbitro. Chiede una riduzione della sanzione anche perché "non ha offeso il colore o la nazionalità dell'arbitro, ma ha espresso la frase nel sentirsi preso di mira". La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. ANING, espulso per doppia ammonizione, dopo la comunicazione del provvedimento, indirizzava all'arbitro alcuni calci alla gamba destra, che giungevano attutiti in quanto l'arbitro arretrava e, nel lasciare il terreno di gioco rivolgeva all'arbitro una frase offensiva e scurrile, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 13.4.2016 del calc. ANING PETER. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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