COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE avverso squalifica al 25.2.2016 calc. MOSCA ANDREA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 10.12.2015 gara AGAZZANESE – SAN SECONDO del 6.12.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE avverso squalifica al 25.2.2016 calc. MOSCA ANDREA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 10.12.2015 gara AGAZZANESE - SAN SECONDO del 6.12.2015 L'A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. MOSCA, attinto a fine gara da uno sputo di un calciatore avversario, si precipitava dall'arbitro e vi si rivolgeva in modo concitato ed il direttore di gara gli mostrava il cartellino rosso. Mentre l'allenatore chiedeva spiegazioni all'arbitro, il calciatore "toccava questi con un dito sulla parte anteriore della spalla destra, per richiamarne l'attenzione e reiterare le sue rimostranze, per poi allontanarsi e rientrare nello spogliatoio. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, al termine della gara, nell'avviarsi verso gli spogliatoi, il calc. MOSCA, postoglisi davanti, gli urlava frasi offensive e, mentre gli veniva esibito il cartellino rosso, svincolatosi dalla tenuta di suoi compagni di squadra, spingeva l'arbitro con una "manata" al petto che lo faceva indietreggiare, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 25.2.2016 del calc. MOSCA ANDREA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it