COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 20/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. GJONAJ RENATO, tess. Pol.Sanges, sig. PELLEGRINI GUIDO, dirigente Pol.Sanges e POL. SANGES – Camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 20/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. GJONAJ RENATO, tess. Pol.Sanges, sig. PELLEGRINI GUIDO, dirigente Pol.Sanges e POL. SANGES - Camp. II^ categoria Con nota 14.12.2015, n. 5902-283, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. GJONAJ RENATO, della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2 , del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila della Pol. Sanges A.S.D., alla gara Pol. Sanges – Bellariva Virtus del 20.9.2015, Camp. II^ categoria, perché non tesserato per la predetta Pol. Sanges A.S.D. - il sig.PELLEGRINI GUIDO, dirigente della società Pol.Sanges, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, in occasione della gara sopra indicata, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Gjonaj, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi pertanto erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, benchè il predetto calciatore non ne avesse titolo; - la società POL. SANGES A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente ed al calc. Gjonaj. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. GJONAJ RENATO, 1 mese di inibizione per il sig. PELLEGRINI GUIDO, 1 punto di penalizzazione e l'ammenda di € 100 per la soc. A.S.D. POL. SANGES. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al calc. GJONAJ RENATO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. PELLEGRINI GUIDO 1 mese di inibizione, ed alla soc. A.S.D. POL. SANGES l'ammenda di € 100 e 1 punto di penalizzazione in classifica. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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