COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 20/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. GAYE PAPEL DJIBEL e NIANG KHADIM, tess. G.S.D.Giovecca, sig. GAUDENZI ANGELO, dirigente G.S.D. Giovecca e G.S.D. GIOVECCA – Camp. III^categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 20/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. GAYE PAPEL DJIBEL e NIANG KHADIM, tess. G.S.D.Giovecca, sig. GAUDENZI ANGELO, dirigente G.S.D. Giovecca e G.S.D. GIOVECCA - Camp. III^categoria Con nota 22.12.2016, n. 6312-241 , il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. GAYE PAPEL DJIBEL, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila del G.S.D. Giovecca, alla gara Giovecca – Frugesport del 12.9.2015, Camp. III^ categoria, perché non tesserato per la predetta società G.S.D. Giovecca; - il calc. NIANG KHADIM, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila del G.S.D. Giovecca, alla gara Giovecca – Frugesport del 12.9.2015, Camp. III^ categoria, perché non tesserato per la predetta società G.S.D. Giovecca; - il sig. GAUDENZI ANGELO, , dirigente della società G.S.D. Giovecca, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, in occasione della gara sopra indicata, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultavano inseriti i calc. Gaye e Niang, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi pertanto erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, benchè i predetti calciatori non ne avessero titolo; - la società G.S.D. GIOVECCA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente ed ai calc. Gaye e Niang. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti hanno inoltrato richiesta di audizione e sono rappresentate all'odierno dibattimento. Il sig. GAUDENZI ha, inoltre fatto presente che per il fatto di cui sopra è già stato sanzionato dal G.S. di Ravenna (C.U. n.11 del 17.9.2015), con 1 mese di inibizione. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo il proscioglimento del sig. GAUDENZI ANGELO e che si debba affermare la responsabilità delle altre parti deferite con : 1 giornata di squalifica per i calc. GAYE PAPEL DJIBEL e , NIANG KHADIM, 1 punto di penalizzazione e l'ammenda di € 100 per la soc. G.S.D. GIOVECCA. Il Tribunale, letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il rappresentante delle parti deferite; - verificato che con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 11 del 17.9.2015 della Delegazione Provinciale di Ravenna al sig. GAUDENZI ANGELO è stata inflitta, per lo stessa infrazione, la sanzione della inibizione per mesi 1; - valutato che il comportamento messo in atto dalle altre parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - il proscioglimento da ogni addebito per il sig. GAUDENZI ANGELO e di infliggere ai calc. GAYE PAPEL DJIBEL e NIANG KHADIM la squalifica per 1 giornata di gara, ed alla soc. G.S.D. GIOVECCA l'ammenda di € 100 e 1 punto di penalizzazione in classifica Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it