COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 20/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. ARGELLI ROBERTO, tess. Pol. Quartiere Stuoie 1982, sig. SILVESTRI GIORGIO, dirigente Pol. Quartiere Stuoie 1982 e POL. QUARTIERE STUOIE 1982 -Campionato III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 20/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. ARGELLI ROBERTO, tess. Pol. Quartiere Stuoie 1982, sig. SILVESTRI GIORGIO, dirigente Pol. Quartiere Stuoie 1982 e POL. QUARTIERE STUOIE 1982 -Campionato III^ categoria Con nota 11.12.2015, n. 5819-242, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. ARGELLI ROBERTO, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 , del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila della Pol. Quartiere Stuoie 1982, alla gara Pol. Quartiere Stuoie – Frugesport del 4.10.2015, Camp. III^ categoria, perché non tesserato per la predetta Pol. Quartiere Stuoie 1982; - il sig. SILVESTRI GIORGIO, , dirigente della società Pol. Quartiere Stuoie 1982, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, in occasione della gara sopra indicata, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Argelli, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi pertanto erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, benchè il predetto calciatore non ne avesse titolo; - la società POL. QUARTIERE STUOIE 1982, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente ed al calc. Argelli. Effettuate ritualmente le notifiche, la soc. Pol. Quartiere Stuoie ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. ARGELLI ROBERTO, 1 mesi di inibizione per il sig. SILVESTRI GIORGIO, 1 punto di penalizzazione e l'ammenda di € 100 per la soc. POL. QUARTIERE STUOIE 1982. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il Presidente della POL.QUARTIERE STUOIE 1982, - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al calc. ARGELLI ROBERTO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. SILVESTRI GIORGIO 1 mese di inibizione, ed alla soc. POL. QUARTIERE STUOIE 1982 l'ammenda di € 100 e 1 punto di penalizzazione in classifica. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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