COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 09/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ACD VAL DEL LAGO (Carnico, Seconda Categoria) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. della squalifica per quattro gare a carico del calciatore PIZZO Mauro (in C.U. n° 19 del 28.08.2015 della Delegazione di Tolmezzo)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 09/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ACD VAL DEL LAGO (Carnico, Seconda Categoria) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. della squalifica per quattro gare a carico del calciatore PIZZO Mauro (in C.U. n° 19 del 28.08.2015 della Delegazione di Tolmezzo) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 19 dd 28.08.2015 il G.S.T. della Delegazione di Tolmezzo infliggeva la squalifica per quattro gare al calciatore Mauro PIZZO, "per aver colpito volontariamente un avversario con una gomitata al volto con conseguente lacerazione di un labbro”. Con tempestivo reclamo la ACD VAL DEL LAGO impugnava la decisione disciplinare del G.S.T., evidenziando come il gesto commesso dal calciatore sia stato involontario. A fronte di una descrizione del fatto invero laconica del Direttore di Gara a referto, la C.F.A. FVG chiedeva un supplemento di rapporto all’arbitro, il quale confermava che il calciatore espulso “colpiva volontariamente l'avversario con una gomitata”. La lacerazione del labbro era già stata descritta dal direttore di gara direttamente a referto. Volontarietà ed significatività della lesione, così, risultano definitivamente acclarati. Va infatti richiamata la circostanza per cui, alla luce dei regolamenti processuali (art. 35, co. 1.1. C.G.S.) i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e che non è di per sé ammissibile la mera generica negazione del fatto. Alla C.F.A. non resta che valutare la congruità della sanzione applicata dal GST. L’art. 19/4 CGS dispone la sanzione “minima” a carico dei calciatori nei seguenti termini: “b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)”. Posto pertanto che nel caso in esame non appare configurabile un atto di violenza di “particolare gravità” ex lett. c) ma un atto di violenza che ha comunque creato una modesta lesione al calciatore avversario, ritiene la CFA FVG che il GST abbia fatto buon uso della discrezionalità riconosciutagli nella qualificazione e nella quantificazione della sanzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello FVG: rigetta il reclamo, e dispone per l’incameramento della tassa relativa.
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