COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 10.07.2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO dell’ A.P.D. TIMAUCLEULIS (Campionato Terza Categoria – Tolmezzo) in merito alla sanzione della inibizione a svolgere ogni attività sino al 02.08.2015 inflitta al proprio dirigente Alessandro PIACQUADIO (in C.U. n. 79 dd. 03.06.2015 della Delegazione distrettuale di Tolmezzo).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 10.07.2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO dell’ A.P.D. TIMAUCLEULIS (Campionato Terza Categoria – Tolmezzo) in merito alla sanzione della inibizione a svolgere ogni attività sino al 02.08.2015 inflitta al proprio dirigente Alessandro PIACQUADIO (in C.U. n. 79 dd. 03.06.2015 della Delegazione distrettuale di Tolmezzo). Con tempestivo reclamo l’A.P.D. TIMAUCLEULIS ha impugnato il provvedimento disciplinare indicato in epigrafe, irrogato dal G.S.T. nei confronti del sig. Alessandro PIACQUADIO per avere lo stesso “reiteratamente ingiuriato il direttore di gara nei pressi del suo spogliatoio, impedendogli poi di chiudere la porta bloccandogliela per poi colpire il direttore di gara aprendola per continuare con l'ingiuriare l'arbitro. L'azione violenta non ha procurato lesioni all’arbitro”. Nella propria difesa la reclamante ha negato che il proprio tesserato abbia posto in essere la condotta addebitatagli, fornendo una ricostruzione dei fatti completamente diversa da quella riportata in referto, di cui ha messo in discussione l'attendibilità in ragione di asserite incongruenze e contraddizioni riscontrate nel predetto documento, tra cui anche dei presunti errori riguardanti la annotazione delle sostituzioni dei calciatori. La reclamante infine non ha formulato richiesta di audizione e ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato ovvero, in via subordinata, la sua riduzione, domandando infine in via istruttoria che venissero sentiti, sui fatti oggetto del reclamo, alcuni propri tesserati (di cui aveva fornito le generalità) in qualità di testimoni oculari. Preliminarmente si rileva che l'istanza istruttoria formulata dalla reclamante è inammissibile in quanto, come noto, in sede di reclamo, la prova testimoniale non rientra tra i mezzi istruttori concessi alle parti. Quanto al merito, il reclamo è infondato, per i seguenti motivi. La difesa della reclamante si fonda essenzialmente sulla inattendibilità dell'intero referto di gara, che si dovrebbe desumere: a) dagli errori commessi dall'Arbitro nella annotazione delle sostituzioni; b) dalle incongruenze relative alla descrizione dei fatti addebitati al PIACQUADIO. Il primo vizio lamentato è assolutamente irrilevante, in quanto una singola dimenticanza nella trascrizione di una sostituzione (pur costituendo un errore) di certo non rappresenta un elemento idoneo ad inficiare l'attendibilità dell'intero referto. Quanto al secondo vizio lamentato, si osserva che la accorata difesa della reclamante si limita perlopiù ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella fornita dall'Arbitro in referto che, come noto, gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 C.G.S. e, in quanto tale, non può essere messo in discussione in assenza di oggettivi elementi di contraddittorietà, di non scarsa importanza, assenti nel caso specie. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa alla società reclamante.
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