COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 17/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD TAGLIAMENTO (Campionato seconda categoria) avverso le decisioni del G.S. in C.U. n. 21 del 28 ottobre 2015 Del. Udine

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 17/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD TAGLIAMENTO (Campionato seconda categoria) avverso le decisioni del G.S. in C.U. n. 21 del 28 ottobre 2015 Del. Udine Con tempestivo reclamo, la ASD TAGLIAMENTO impugnava il provvedimento con cui il GST aveva disposto la squalifica per quattro giornate di gara del suo calciatore HYSENAJ Armando “Espulso per aver dato un pugno a un avversario, pur senza avergli causato gravi conseguenze, nell'uscire dal terreno di gioco ingiuriava l'arbitro con una frase in lingua albanese di cui l'arbitro conosceva il significato per poi aggiungere, in italiano, una frase minacciosa”. La società reclamante riteneva eccessivamente afflittiva la sanzione comminata dal GST e, dopo aver correttamente confermato il fatto violento che ha portato al provvedimento espulsivo del calciatore (pugno all’avversario in azione di gioco), rilevava apparenti incongruenze nel referto arbitrale, focalizzando l’attenzione, in particolare, sul fatto che una prima espressione ingiuriosa è stata riportata dall’arbitro in lingua albanese, mentre la seconda, minacciosa, è stata riportata in lingua italiana. La società chiedeva di poter effettuare con il direttore di gara un sostanziale contraddittorio in lingua albanese, al fine di permettere alla Corte di apprezzarne la mancata conoscenza dell’idioma e, con essa, la non veridicità della refertazione. Avendo presentato istanza di audizione, il Presidente della Società esponeva di persona alla CSA la propria tesi nel corso dell’udienza del 12.11.2015. Chiedeva, così, una congrua riduzione della squalifica. Esclusa dal CGS la possibilità di qualsiasi contraddittorio con l’arbitro, va effettivamente detto che il referto riporta una espressione in lingua albanese, quando il direttore di gara, a differenza del calciatore espulso, è nativo italiano. Il Presidente della CSA ha effettivamente avuto modo di apprendere da persona di madrelingua albanese di sua assoluta fiducia che il termine riportato a referto è, sì, letteralmente ingiurioso, ma che nella accezione sintattica riportata a referto è stata formulata quale imprecazione astratta, e non indirizzata a qualcuno, all’arbitro in particolare. Ma il fatto che sia venuto a cadere un capo del provvedimento sanzionatorio non incide minimamente sulla modulazione della squalifica, che comunque consegue (a) ad una (diversa) espressione minacciosa, in lingua italiana, indirizzata all’arbitro e (b) a un fatto di violenza verso un calciatore avversario. Infatti, l’art. 19/4 CGS dispone che “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”. Ebbene, a rigor di regolamento, il fatto del pugno all’avversario (sub b), atto violento verso un calciatore, comporta da solo la squalifica minima per tre giornate; la successiva manifestazione minacciosa pronunciata verso l’arbitro in lingua italiana, che la reclamante non considera né contesta, comporta altrettanto automaticamente (sub a) la squalifica minima per due giornate.Il GST ha fatto buon uso del proprio potere discrezionale nel considerare la modesta portata complessiva del fatto addebitato al calciatore espulso, che non ha creato conseguenza alcuna né all’avversario che ha subito la violenza, né alla serenità di giudizio dell’arbitro, né alla regolare continuità del gioco dopo l’espulsione, ma il GST non ha potuto esimersi dal considerare come base sanzionatoria la richiamata norma. Condensando in un unico contesto la duplice ipotesi violativa (pur erroneamente considerandola accresciuta dall’espressione in idioma albanese L), il GST ha potuto contenere in quattro le giornate di squalifica che, diversamente, avrebbero dovuto computarsi al minimo in cinque (violenza all’avversario = 3 gg + minaccia all’arbitro in italiano = 2 gg) o addirittura in sette (3 gg + 2 gg + ingiuria all’arbitro in lingua albanese = 2 gg) nell’aberrante valutazione ingiuriosa della imprecazione in albanese. Richiamato il disposto di cui all’art. 35 del novellato CGS che al comma 1.1 –così stabilisce: I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la CSA deve rigettare il reclamo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello territoriale FVG, rigetta il reclamo: Dispone per l’addebito della tassa di reclamo alla Società.
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