COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO dell’ U.S. VALVASONE ARZENE S. MART. (Campionato Prima Categoria – Gir. A) in merito alla sanzione dell’ammenda di € 150,00 (in C.U. n° 39 dd. 01.11.2015).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO dell’ U.S. VALVASONE ARZENE S. MART. (Campionato Prima Categoria – Gir. A) in merito alla sanzione dell'ammenda di € 150,00 (in C.U. n° 39 dd. 01.11.2015). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 39 dd. 01.11.2015, il G.S.T. infliggeva alla A.S.D. UNIONE SPORTIVA VALVASONE ARZENE S. MARTINO, ai sensi degli artt. 18, punto 1, lett. b) e 4, punto 3 C.G.S., l'ammenda di € 150,00 “perché, dopo la fine della gara, una persona (qualificatasi come presidente del Valvasone) che non era stata ammessa nel recinto di gioco e quindi non inserita in lista né pertanto precedentemente identificata, entrava nello spogliatoio dell'arbitro e, dopo aver chiuso la porta, pretendeva immediati chiarimenti in merito alle decisioni assunte da quest'ultimo ed avverse alla sua squadra (Valvasone); perché, nonostante l'arbitro lo avesse invitato ad uscire, non se ne andava proferendo frase irriguardosa verso il direttore di gara; il tutto si protraeva per circa tre minuti”. Con tempestivo reclamo l’U.S. VALVASONE ARZENE S. MART. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, fornendo una ricostruzione dei fatti parzialmente difforme da quella riportata nel referto di gara. La reclamante infatti evidenziava che il proprio Presidente, sig. TURCHET Ermes, era sì entrato a fine gara nello spogliatoio dell'arbitro, ma solo dopo avere bussato ed avere ottenuto l'autorizzazione del direttore di gara. Precisava inoltre che durante il colloquio la porta dello spogliatoio, diversamente da quanto refertato, era sempre rimasta aperta, e che il Presidente, come suo solito, si era espresso in toni educati e civili (e non con fare arrogante ed aggressivo, come riportato dall'Arbitro), essendosi limitato a chiedere chiarimenti circa alcuni decisioni arbitrali le cui motivazioni, in campo e dagli spalti, non erano state comprese dai giocatori e dal pubblico. La reclamante quindi concludeva chiedendo la riduzione della sanzione e formulava richiesta di audizione. Alla riunione del 12.11.2012 compariva il Presidente della reclamante il quale, pur riconoscendo di essere entrato senza titolo nello spogliatoio dell'arbitro, contestava il referto di gara nella parte in cui gli attribuiva una condotta decisa ed arrogante, ribadendo di avere mantenuto un atteggiamento nei confronti del direttore di gara improntato alla correttezza ed al rispetto. Ciò premesso, la C.S.A. osserva quanto segue. Come noto, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., i referti di gara ed i loro supplementi costituiscono fonte di prova privilegiata, che non può essere messa in discussione da una semplice ricostruzione diversa dei fatti. Del tutto irrilevanti poi sono i presunti errori commessi dall'arbitro nel corso della gara, cui la reclamante ha dedicato ampio spazio nel ricorso, posto che gli stessi non sono di competenza del presente organo giudicante e, in ogni caso, non sono idonei a minare l'attendibilità del referto. Ciò premesso, il reclamo appare egualmente parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti. E' pacifico, poiché ammesso dalla stessa reclamante, che a fine gara il Presidente della stessa si sia recato negli spogliatoi dell'arbitro, pur non avendone titolo per non essere stato incluso nella distinta ed identificato. L'arbitro assume che il Presidente, in tale occasione, una volta presentatosi, si sarebbe rivolto a lui “con fare deciso ed arrogante”, senza meglio precisare, comunicando così al Giudice Sportivo (e alla CSA) le mere sue intime valutazioni, prive di elementi utili a suffragare una simile percezione. L’arbitro non ha descritto alcun fatto concreto che vada al di là della (innocua, per quanto antipatica) presenza in spogliatoio per tre minuti di un soggetto che non era stato precedentemente identificato. La condotta oggetto della sanzione impugnata va quindi connotata con minore gravità, posto che la società reclamante dovrà esser considerata responsabile del solo fatto di avere consentito l'ingresso nel recinto di gioco, ed allo spogliatoio dell’arbitro in particolare, ad una persona non autorizzata. Sanzione equa e giusta appare dunque essere quella indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G.: - riduce ad € 100,00 l'ammenda alla U.S. VALVASONE ARZENE S. MART.; - dispone il non addebito della tassa reclamo.
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