COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 18/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di BRUGNOLO Andrea, LIONETTI Massimiliano e ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 18/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di BRUGNOLO Andrea, LIONETTI Massimiliano e ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE Visto il deferimento del Procuratore Federale Aggiunto disposto in data 27.08.2015 nei confronti del sig. BRUGNOLO Andrea, del sig. LIONETTI Massimiliano e della ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE, il primo per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., nonché dell’art. 94 ter comma 2, delle NOIF (per avere solo verbalmente concordato con il calciatore Lionetti Massimiliano accordi economici relativi alle prestazioni sportive per la s.s. 2013/2014, disattendendo l’obbligo di formalizzare tali intese mediante sottoscrizione di apposito modulo, da depositarsi, a cura della Società, o, in subordine, del calciatore, presso il Comitato o la Divisione di competenza, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla sottoscrizione), il secondo per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. nonché dell’art. 94 ter comma 2, delle NOIF (per avere solo verbalmente concordato con il Presidente della AS. Unione Fincantieri Monfalcone intese economiche relative alle sue prestazioni sportive per la s.s. 2013/2014, disattendendo in tal modo l’obbligo di formalizzare accordi mediante redazione e sottoscrizione di apposito modulo da depositarsi, a cura della Società o, in subordine, del calciatore, presso il Comitato o la Divisione competente, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla sottoscrizione del documento) e la Società (a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione alle condotte violative rispettivamente ascritte al proprio Presidente e al summenzionato suo tesserato all’epoca dei fatti), il TFT convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 26.11.2015. All’udienza comparivano il sig. Massimiliano LIONETTI, assistito dal genitore, nonché il sig. Andrea BRUGNOLO, Presidente della Società, assistito dal Segretario, Sig. Gianni PEDONI. Compariva altresì il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale. Il sig. LIONETTI si richiamava ai contenuti della memoria scritta, già da lui depositata, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito. Il sig. BRUGNOLO rappresentava essere a suo tempo intercorso un accordo verbale con il sig. LIONETTI, in un contesto in cui la Società aveva preso atto della volontà del calciatore di giocare in serie D, e non più per ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE; in ogni caso si richiamava integralmente alle dichiarazioni rese in sede di indagini, rimettendosi alle valutazioni del Tribunale Federale. I fatti che avevano dato corso al deferimento erano segnatamente i seguenti. I deferiti, i sigg.ri BRUGNOLO (Presidente) e LIONETTI (calciatore), hanno effettivamente concordato, ma solo verbalmente, le intese economiche relative alle prestazioni sportive del calciatore sopra menzionato, all’atto del suo tesseramento e in relazione alla s.s. 2013/2014. Tali intese non sono state mai formalizzate mediante la sottoscrizione di apposito modulo, da depositarsi a cura della Società, o in subordine, del calciatore, presso il Comitato o la Divisione di competenza, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla sottoscrizione. Le somme convenute, peraltro, non sono state nemmeno saldate, quanto meno per intero, tanto che il sig. LIONETTI le ha dapprima richieste alla Società (lettera del 09.06.2014) e successivamente, non avendo avuto riscontro, ha interessato del fatto la Procura Federale (lettera del 20.11.2014). A questo punto è stato aperto un procedimento, che ha coinvolto anche lo stesso calciatore. Il sig. BRUGNOLO, facendo riferimento ad un infortunio di una certa gravità che aveva interessato il sig. LIONETTI e all’esito del quale la Società si sarebbe fatta carico delle relative cure, ha affermato che il calciatore aveva chiesto ed anche ottenuto di essere trasferito ad altra società, dopo la retrocessione in eccellenza della ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE, e che pertanto ogni pretesa avrebbe dovuto ritenersi così definita, anche a fronte dell’intervento di una assicurazione; il sig. LIONETTI, invece, ha sostenuto di essersi fatto carico direttamente delle spese per le proprie cure, anche a mezzo proprie assicurazioni per infortuni, e che pertanto la Società non aveva onorato gli accordi, pur orali, a suo tempo presi. Indipendentemente dai profili afferenti gli accordi ed a prescindere dal fatto che detti accordi siano stati onorati o meno, aspetto non rilevante ai fini del presente deferimento, appare pienamente comprovato – per ammissione degli stessi interessati – che il Presidente della ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE, sig. Andrea BRUGNOLO, e il calciatore sig. Massimiliano LEONETTI, in vista della s.s. 2013/2014 avevano preso accordi economici senza formalizzarli secondo le modalità e la tempistica indicata nell’art. 94 ter comma 2, delle NOIF, tempistica che prevede in caso di omissioni da parte delle Società un onere di deposito da parte dei calciatori, senza che sia consentito il deposito tardivo. Conseguentemente, sono responsabili tanto il Presidente della Società, che avrebbe dovuto provvedere alla formalizzazione, che il calciatore, che avrebbe dovuto pretendere la formalizzazione da parte della Società medesima, personalmente attivandosi nel caso di riscontrata inerzia di quest’ultima. E’ responsabile altresì la Società, per responsabilità diretta ed oggettiva derivante dalla condotta di propri tesserati. Al riguardo, il T.F.T. FVG ritiene congrue e proporzionate alle contestate violazioni le richieste della Procura Federale (mesi uno di inibizione a carico del sig. BRUGNOLO Andrea, euro 600,00 di ammenda a carico della Società, giorni 15 di squalifica per il calciatore sig. LIONETTI Massimiliano). P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale – FVG così decide: 1) dispone a carico del sig. BRUGNOLO Andrea la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno); 2) dispone a carico del sig. LIONETTI Massimiliano la sanzione della squalifica di giorni 15 (quindici); 3) dispone a carico della società ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva la sanzione della ammenda di € 600,00 (seicento/00). Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it