COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 18/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: DEDUSHAI Edmir (all’epoca dei fatti Presidente della Tavagnacco Futsal ASD nonché Dirigente Accompagnatore in occasione della gara dell’11.04.2015 Tavagnacco Futsal-Gold Feet) ; DEDUSHAI Sinisha (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in prestito, per l’ASD Calcio a 5 Adriatica) ; XHAKERRI Hasan (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Tavagnacco Futsal ASD); e della stessa TAVAGNACCO FUTSAL ASD

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 18/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: DEDUSHAI Edmir (all’epoca dei fatti Presidente della Tavagnacco Futsal ASD nonché Dirigente Accompagnatore in occasione della gara dell’11.04.2015 Tavagnacco Futsal-Gold Feet) ; DEDUSHAI Sinisha (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in prestito, per l’ASD Calcio a 5 Adriatica) ; XHAKERRI Hasan (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Tavagnacco Futsal ASD); e della stessa TAVAGNACCO FUTSAL ASD Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 2.09.2015 nei confronti di 1) DEDUSHAI Edmir; 2) DEDUSHAI Sinisha; 3) XHAKERRI Hasan; 4) TAVAGNACCO FUTSAL ASD chiamati rispettivamente a rispondere: Il primo “della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonchè dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito l’utilizzo sotto falso nome, in luogo del tesserato Hasan XHAKERRI iscritto in distinta con il numero 7, del calciatore DEDUSHAI Sinisha, all’epoca tesserato per l’ASD Calcio A 5 Adriatica”; - Il secondo “della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonchè dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva per aver preso parte sotto falso nome, alla gara TAVAGNACCO FUTSAL-Gold Feet del 11.04.2015, nelle file del TAVAGNACCO FUTSAL nonostante fosse all’epoca tesserato per l’ASD Calcio A 5 Adriatica”; - Il terzo “della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonchè dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito al calciatore DEDUSHAI Sinisha di prendere indebitamente il suo posto per la disputa della gara TAVAGNACCO FUTSALGold Feet del 11.04.2015, prestandosi, così, alla acclarata sostituzione di persona”; - La Società della violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS per responsabilità sia diretta che oggettiva in relazione a quanto rispettivamente contestato al suo Presidente (DEDUSHAI Edmir) e del suo calciatore tesserato (XHAKERRI Hasan) il presidente della CDT FVG convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 26.11.2015 alla quale comparivano il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale, DEDUSHAI Sinisha e Dedushai Mailinda (Vice Presidente della società deferita, moglie e madre rispettivamente di DEDUSHAI Edmir e DEDUSHAI Sinisha) nonché il legale, munito di regolare mandato, al quale la società deferita, il suo Presidente ed il calciatore Dedushai Sinisha si erano rivolti per essere da lui assistiti e rappresentati già durante la fase delle indagini. Nessuno compariva invece per il deferito XHAKERRI Hasan. In sede requirente, ritenuta la responsabilità dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale concludeva chiedendo la inibizione per anni 2 di DEDUSHAI Edmir, la squalifica per anni 2 di DEDUSHAI Sinisha, la squalifica per mesi 6 di XHAKERRI Hasan, l’ammenda di € 1.500 per la società deferita e la sua penalizzazione in classifica di 6 punti nel campionato in corso. La difesa dei deferiti - la cui richiesta di audizione testimoniale del sig. Murrizi Ahmet, formulata nel corso della discussione, veniva respinta dal TFT perché inammissibile in quanto tardiva e comunque perché irrilevante nel merito - concludeva invece per il proscioglimento dei propri assistiti richiamandosi alle ragioni illustrate in una sua precedente memoria già acquisita agli atti. I fatti, per come ricostruiti dalla Procura Federale, si possono, in estrema sintesi, così descrivere: il calciatore DEDUSHAI Sinisha, benché tesserato con la ASD Calcio A 5 Adriatica alla quale la TAVAGNACCO FUTSAL ASD l’aveva temporaneamente ceduto in prestito, avrebbe preso parte alla partita TAVAGNACCO FUTSAL - Gold Feet dell’11.04.2015 giocando per la squadra del TAVAGNACCO con la maglia n° 7 assegnata in distinta al Calciatore XHAKERRI Hasan (del quale nella lista compaiono gli estremi di una carta di identità) che a sua volta si sarebbe prestato alla sostituzione di persona. Va puntualizzato al proposito che l’attività di indagine ha preso avvio dalla trasmissione, alla Procura Federale, di un “Esposto/Segnalazione” indirizzato al Presidente della Divisione Calcio a 5 ed al Presidente del Comitato Regionale del FVG dal sig. Rizzo Michele, Presidente dell’ASD Calcio A 5 Adriatica dichiaratamente testimone, unitamente ad altri due dirigenti della sua società, di quanto accaduto e più precisamente del fatto che il suo calciatore DEDUSHAI Sinisha sarebbe sceso in campo nella partita TAVAGNACCO FUTSAL – Gold Feet dell’11.04.2015 indossando la maglia n° 7 del TAVAGNACCO (società presieduta dal padre dell’atleta) giocando alcuni minuti finché, accortosi della presenza sugli spalti del denunziante e degli altri suoi collaboratori, avrebbe frettolosamente abbandonato il terreno di gioco inscenando un inesistente infortunio. Il deferimento è fondato. Sul piano logico-razionale militano a favore dell’impianto accusatorio le ragioni di stretta parentela esistenti tra il Presidente della società deferita e l’atleta irregolarmente impiegato nella gara di cui trattasi (il primo essendone il padre); la necessità di impiegare il calciatore deferito (DEDUSHAI Sinisha) per far fronte a momentanee defezioni di altri tesserati che avrebbero altrimenti costretto la società ospitante ad affrontare tutta la partita in inferiorità numerica senza possibilità di effettuare cambi; i rapporti conflittuali insorti tra il sodalizio rappresentato dal denunziante e quello presieduto dal genitore di DEDUSHAI Sinisha. Pacifica per quanto riguarda quest’ultimo aspetto la sussistenza di una iniziale collaborazione tra le due società (relazione che aveva portato tra le altre alla cessione in prestito del giovane DEDUSHAI Sinisha dal TAVAGNACCO FUTSAL alla ASD Calcio a 5 Adriatica) altrettanto pacifica, per ammissione dello stesso interessato, è l’avvenuta interruzione da parte sua di ogni prestazione sportiva per la società nel cui interesse egli risultava tesserato, una volta incrinatisi i rapporti tra i due club. Non è affatto illogico dunque ritenere che DEDUSHAI Edmir (Presidente ed Accompagnatore della TAVAGNACCO FUTSAL ASD), trovandosi in difficoltà nell’allestire la propria squadra per l’indisponibilità di alcuni effettivi, sia ricorso al proprio figlio per coprire la defezione e disputare almeno in parità numerica la partita dell’11.04.15 dando nel contempo la possibilità allo stretto familiare di riprendere, seppur occasionalmente, l’attività agonistica interrotta. Parimenti ragionevole è ritenere che il giovane si sia prestato ad accondiscendere la volontà del padre: vuoi per l’autorità da costui esercitata; vuoi perché mosso dal comprensibile desiderio di giocare. Sul piano probatorio la ricostruzione fattuale prospettata dalla Procura Federale trova supporto in una pluralità di indizi univoci e concordanti nel suffragare la responsabilità dei deferiti e fra essi in particolare: - La corrispondenza e la coerenza intrinseca ed estrinseca delle testimonianze rese da Rizzo Michele, Vuolo Rosario e Pauletto Dario (rispettivamente Presidente e Dirigenti dell’ASD Calcio a 5 Adriatica) i quali, avendo presenziato come spettatori ad una parte della gara di cui trattasi ed avendo immediatamente e con precisione identificato nel calciatore n° 7 della squadra del Tavagnacco Futsal il loro tesserato DEDUSHAI Sinisha, giovane ad essi ben noto per diretta e personale conoscenza, si erano premurati di informare del fatto un dirigente dell’ASD Calcio a 5 Adriatica presente anch’egli sugli spalti; - La conferma da parte del sig. Sandrin Enrico (Dirigente Accompagnatore della Gold-Feet) di essere stato notiziato da un suo collaboratore, presente sugli spalti, di quanto da costui appreso dai sigg. Rizzo, Vuolo e Pauletto circa l’identità del calciatore n° 7 del Tavagnacco, all’epoca tesserato per l’ASD Calcio a 5 Adriatica e dunque privo di titolo per partecipare all’incontro (circostanza questa che avvalora quanto dichiarato dai sigg. Rizzo, Vuolo e Pauletto e che aveva quindi indotto lo stesso Sandrin a richiedere all’arbitro il controllo dell’identità dell’atleta del Tavagnacco entrato in campo con la casacca n° 7 e che dopo pochi minuti del primo tempo aveva lasciato il terreno di gioco); - La dichiarazione, sempre del Sandrin, che il ragazzo entrato in campo con la maglia n° 7 del Tavagnacco, inspiegabilmente allontanatosi da solo dal campo nel primo tempo, dopo pochi minuti di gioco, non appariva infortunato e non aveva neppure richiesto l’intervento del massaggiatore (circostanza questa che avvalora quanto riferito dai sigg. Rizzo, Vuolo e Pauletto riguardo al fatto che DEDUSHAI Sinisha avrebbe abbandonato la palestra una volta accortosi della presenza sugli spalti dei dirigenti dell’ASD Calcio a 5 Adriatica); - La falsità, risultante dal contenuto del rapporto arbitrale e dagli atti di indagine, di quanto riferito ai direttori di gara (intenzionati a verificare l’identità del calciatore schierato dal Tavagnacco col n° 7) da un dirigente della squadra ospitante a detta del quale il ragazzo indicato in lista col n° 7 (XHAKERRI Hasan) era stato portato all’Ospedale (circostanza inveritiera escogitata all’evidente scopo di guadagnar tempo dal momento che agli organi inquirenti lo XHAKERRI ha dichiarato di essersi invece recato da solo a casa con ancora indosso la maglia n° 7; fatto questo su cui ci si soffermerà oltre); La ricognizione fotografica compiuta in sede di indagini dal primo arbitro il quale ha riconosciuto DEDUSHAI Sinisha in una delle 5 foto raffiguranti altrettanti tesserati dell’ASD Calcio a 5 Adriatica, indicandolo “con assoluta certezza” come il calciatore schierato dal TAVAGNACCO col n° 7 nella gara dell’11.04.15; - La conferma da parte dei due arbitri di quanto riportato a referto circa il tentativo compiuto da DEDUSHAI Edmir (Presidente ed Accompagnatore della TAVAGNACCO FUTSAL ASD) di far loro credere che il calciatore che era sua intenzione far entrare nel secondo tempo col n° 7 fosse quello stesso che in precedenza aveva lasciato il terreno di gioco mentre essi avevano riscontrato trattarsi di persona sicuramente diversa. In tale contesto nessuna delle argomentazioni addotte a loro difesa dai deferiti vale a scalfire il quadro probatorio emerso a loro carico. Non certamente i precedenti del denunciante la cui narrazione dei fatti, corroborata sul piano probatorio dai riscontri ai quali si è sopra fatto riferimento e supportata sul piano logico dalle considerazioni già svolte, non può trovare smentita per il solo fatto di provenire da un soggetto inibito (circostanza questa che non impedisce al TFT di considerarla attendibile e che può semmai rilevare sul piano disciplinare secondo quanto più oltre statuito in dispositivo). Neppure, per quanto già illustrato, la conflittualità esistente tra la società deferita e l’ASD Calcio a 5 Adriatica giudicata da questo collegio come elemento che può aver spinto DEDUSHAI Sinisha, al momento dei fatti inattivo, a giocare per la squadra del proprio padre carente fra l’altro di organico. Ancor meno credibile è l’argomento allegato dai deferiti per confutare quanto riportato nel referto arbitrale e confermato in sede di indagini sia dagli arbitri che dal sig. Sandrin circa il tentativo compiuto da DEDUSHAI Edmir (Presidente e Dirigente Accompagnatore del TAVAGNACCO FUTSAL ASD) di far giocare nella ripresa un calciatore col n° 7 adducendo trattarsi dello stesso atleta infortunatosi nel corso del 1° tempo. Sul punto il difensore ha sostenuto che DEDUSHAI Edmir non avrebbe affatto chiesto di far rientrare il calciatore col n° 7 precedentemente infortunatosi, bensì di poter schierare un altro tesserato (tra l’altro non indicato in lista - ndr), giunto in ritardo in palestra ed indossante la maglia n° 17.- Tale versione non può tuttavia trovare accoglimento perché essa è inconciliabile con il contenuto del rapporto arbitrale e perché entrambi gli arbitri e con loro il sig. Sandrin (soggetto del tutto disinteressato agli esiti del presente procedimento) hanno confermato agli organi inquirenti il contenuto del rapporto arbitrale sulla condotta tenuta nell’occasione da DEDUSHAI Edmir; non solo, ma anche perché non è verosimile ritenere che tre persone contemporaneamente (e tra esse due arbitri) abbiano confuso il n° 7 col n° 17. Dato quindi per vero quanto attestato nel rapporto arbitrale, risultano sconfessate sia la dichiarazione resa ai direttori di gara dal dirigente del TAVAGNACCO con l’intenzione di far credere che il calciatore n° 7 fosse stato portato in ospedale e pertanto non raggiungibile al momento (dichiarazione che trova giustificazione, come detto, unicamente nello scopo di guadagnare tempo per poter organizzare un qualche espediente difensivo a fronte di una improvvisa quanto inaspettata richiesta arbitrale di verifica dell’identità del predetto calciatore che se effettivamente condotto al nosocomio non si vede come avrebbe poi potuto ritornare, dopo poco tempo, in palestra e riprendere il gioco), sia la compiacente dichiarazione fornita agli inquirenti da XHAKERRI Hasan il quale, pur non richiesto, ha inteso precisare di essersi recato a casa dopo aver lasciato il campo, senza sfilarsi di dosso la maglietta n° 7 (circostanza questa che assume tutto il sapore di una excusatio non petita trattandosi, guarda caso, proprio della maglietta che i sigg. Rizzo, Vuolo e Pauletto hanno riferito essersi tolto il calciatore da loro riconosciuto all’atto di lasciare il terreno di gioco nonché della stessa maglietta indossata dalla persona che il Presidente e Dirigente accompagnatore della società deferita avrebbe voluto far entrare nel secondo tempo adducendo trattarsi dello stesso ragazzo precedentemente uscito). Tanto premesso il TFT non ritiene condivisibile neppure l’obiezione sollevata dalla difesa dei deferiti circa l’assoluta irrilevanza probatoria del riconoscimento compiuto dal primo arbitro in sede di ricognizione fotografica per essere lo stesso avvenuto senza rammostrare al soggetto chiamato al riconoscimento la fotografia raffigurante XHAKERRI Hasan. Osserva al riguardo il collegio che detto riconoscimento rappresenta invece un indubbio elemento indiziario a carico dei deferiti di cui dover tenere conto ai fini della decisione, stanti la precisione e la sicurezza dimostrata dal Direttore di Gara nell’indicare come partecipante alla gara da lui arbitrata l’11.04.2015 un soggetto (risultato essere DEDUSHAI Sinisha) che diversamente, al pari degli altri raffigurati nelle ulteriori foto a lui sottoposte, avrebbe dovuto risultargli completamente estraneo (non essendovi ragione per ritenere che egli conoscesse il deferito né che lo abbia visto o incontrato in altre circostanze dopo la partita di cui trattasi). Al contrario nessuna valenza può essere attribuita al fatto che in sede di verifica dell’identità del calciatore n° 7 del Tavagnacco (cosa che non risulta essere avvenuta nell’immediatezza della richiesta da parte del Dirigente della Gold-Feet ma solo dopo la fine della gara) nulla sia stato rilevato evidente essendo che sul piano formale i documenti forniti al Direttore di Gara (sia quelli esibitigli all’inizio in occasione dell’appello che quelli successivamente fornitigli a seguito dei richiesti controlli) non potevano che essere apparentemente regolari (non avendo ovviamente l’arbitro la competenza specifica né gli strumenti idonei per poter accertare la loro veridicità sostanziale). Considerando del tutto irrilevanti ai fini della propria decisione sia i “rumors” riguardanti ipotetiche analoghe irregolarità precedentemente commesse dalla società deferita, sia lo scambio di SMS intercorso tra Rizzo Michele e DEDUSHAI Sinisha ritiene infine il TFT inaccettabile, alla luce dei risultati dell’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale, anche lontanamente ipotizzare che l’intera vicenda possa essere stata artificiosamente inscenata dal denunziante e dai suoi collaboratori per spirito di rivalsa nei confronti dei DEDUSHAI (padre e figlio). In definitiva dunque va dichiarata la responsabilità di tutti gli incolpati per le violazioni loro ascritte con la precisazione, per quanto riguarda XHAKERRI Hasan, che le dichiarazioni di comodo da lui rese agli organi inquirenti allo scopo di favorire gli altri deferiti meritano di essere a loro volta valutate con riferimento ai generali principi di lealtà, correttezza e probità che informano l’ordinamento sportivo. In ordine alle sanzioni ritiene il TFT FVG che quelle richieste dal rappresentante della Procura Federale siano congrue e proporzionate ai fatti contestati ed alla slealtà dimostrata dai deferiti tenuto conto dei limiti edittali previsti dall’art. 10 c. 6 CGS ed inoltre, come già più volte segnalato in passato da questo collegio, dei gravi rischi di carattere civilistico ai quali si espongono coloro che, indipendentemente dai motivi che li animano, prendano parte ad una gara senza essere legittimati o concorrano a far partecipare ad essa calciatori che non vi abbiano titolo, nel caso di malaugurati incidenti o infortuni. P.Q.M. Il T.F.T. – FVG così decide - Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. DEDUSHAI Edmir (Presidente e Dirigente Accompagnatore della TAVAGNACCO FUTSAL ASD) relativamente ai fatti a lui ascritti, commina allo stesso la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di anni 2 (due); - Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. DEDUSHAI Sinisha (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Calcio A 5 Adriatica) relativamente ai fatti a lui ascritti, commina allo stesso la squalifica di anni 2 (due); Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it