COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 31.07.2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD PALUZZA (Carnico, Prima Categoria) avverso la squalifica del proprio calciatore ENGLARO Gabriele per tre giornate di gara (in c.u. n° 6 del 15.07.2015 Del. Tolmezzo).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 31.07.2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA ASD PALUZZA (Carnico, Prima Categoria) avverso la squalifica del proprio calciatore ENGLARO Gabriele per tre giornate di gara (in c.u. n° 6 del 15.07.2015 Del. Tolmezzo). Con tempestivo reclamo la ASD PALUZZA impugnava la decisione assunta dal G.S.T. a carico del proprio calciatore ENGLARO Gabriele per tre giornate di gara “per comportamento antiregolamentare per aver bestemmiato ed aver ingiuriato il direttore di gara e per aver applaudito ironicamente mentre usciva dal campo”. La difesa della società affrontata in reclamo e pacatamente ripresa con bei modi in odierna udienza dallo stesso ENGLARO (che ha rappresentato la società per delega scritta del Presidente, e che ha potuto essere accolto dalla CSA e rappresentare la società in quanto “solo” squalificato, e non inibito dal GST), dopo aver inammissibilmente ripercorso una rivisitazione dell’accaduto non compatibile con il quadro fattuale emergente dal referto arbitrale, ha chiesto una riduzione della squalifica in considerazione di una lettura unitaria delle singole contestazioni addebitate al calciatore (bestemmia, ingiuria e applauso di scherno). Il sig. ENGLARO, in particolare, ha riferito di non aver mai bestemmiato né offeso alcuno, e di aver certamente protestato, senza però uscire dagli schemi di una civile e composta contestazione. La CSA, deve primariamente ricordare la portata dell’art. 35/1 CGS per cui i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Di conseguenza, se il direttore di gara, anche in ipotesi per una semplice aberrante assonanza, abbia sentito profferire dal calciatore la bestemmia che ha esplicitamente indicato a referto, non è sufficiente la semplice negazione per scansare la squalifica minima per una gara. Le altre espressioni indicate a referto costituiscono frasi che, se non sono particolarmente offensive, certamente rientrano nel contesto di una condotta che ex art. 19/4 CGS deve essere sanzionata con una squalifica “minima” di “due giornate in caso di condotta T irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Ecco che, quindi, lo stesso GST ha considerato l’ulteriore manifestazione di contestazione (applauso ironico), negata dalla società, come mera integrazione di quella mancanza di riguardo verso l’autorità del direttore di gara che il Codice di Giustizia Sportiva sanziona automaticamente con almeno due giornate di gara. Ne discende che la squalifica inflitta dal GST per tre giornate di gara trova piena giustificazione e una quantificazione ai minimi edittali. P.Q.M. La C.S.A.. – FVG rigetta il reclamo e dispone addebitarsi alla società reclamante la relativa tassa.
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