COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 07.08.2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE VERGAZZINI MICHAEL (Soc. Rigolato Carnico, Terza Categoria) avverso la squalifica a tutto il 23.07.2017 in relazione ai fatti accaduti nella gara VIOLA / RIGOALTO del 19.07.2015 (in c.u. n° 8 del 22.07.2015 Del. Tolmezzo).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 07.08.2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE VERGAZZINI MICHAEL (Soc. Rigolato Carnico, Terza Categoria) avverso la squalifica a tutto il 23.07.2017 in relazione ai fatti accaduti nella gara VIOLA / RIGOALTO del 19.07.2015 (in c.u. n° 8 del 22.07.2015 Del. Tolmezzo). Con tempestivo reclamo il calciatore VERGAZZINI Michael (Soc. Rigolato) impugnava la squalifica assunta dal G.S.T. a suo carico per due anni “per aver colpito il direttore di gara con il capo sulla fronte, e ciò successivamente all'estrazione del cartellino con il quale gli veniva comminata l'espulsione per bestemmie ed ingiurie proferite nei confronti dell'arbitro, quest'ultimo precisa di aver decretato la fine della gara in quanto riteneva non esserci più le condizioni psicologiche per garantire lucidità e terzietà nella conclusione della stessa. La sanzione viene contenuta in anni 2 risultando dal referto che il colpo ricevuto dal direttore di gara non ha procurato alcuna conseguenza fisica se non una iniziale perdita dell'equilibrio per la spinta ricevuta ed un lieve stato confusionale transitorio della durata di circa 3 secondi. La gara è stata sospesa al minuto 39 del secondo tempo e non più ripresa.”. La difesa del calciatore si può sintetizzare nell’espressione da questi verbalizzata avanti alla CSA in udienza, nei termini che seguono: “sono andato faccia a faccia con l’arbitro, ma non ho usato violenza, né tantomeno ho dato una testata”. Tale espressione trova piena ed espressa conferma nel referto arbitrale, che testualmente riporta: “?il colpo ricevuto (non violento ma ‘trattenuto’ al solo scopo di intimidirmi) non mi ha procurato alcuna conseguenza fisica se non una iniziale perdita di equilibrio per la spinta ricevuta e un lieve stato di confusione per circa tre secondi successivi”. È lo stesso Direttore di Gara ad affermare esplicitamente che si è trattato di un colpo non violento finalizzato al solo scopo di intimidirmi; è lo stesso Direttore di Gara che poi inquadra come spinta quel contatto, dopo aver precedentemente affermato che il VERGAZZINI “mi colpiva con il proprio capo provocando una pressione sulla mia fronte facendomi indietreggiare di alcuni passi”. All’evidenza, quindi, è lo stesso Direttore di Gara che esclude essersi trattato di una ipotesi di violenza, nel senso comunemente inteso di attentato alla incolumità fisica di una persona. I tre secondi di stato confusionale del Direttore di Gara sono all’evidenza dovuti ad una propria intima reazione al fatto inatteso, assolutamente momentanea, non significativa, comunque del tutto soggettiva. Stante la coincidenza piena tra referto di gara e posizione difensiva, perdono così anche rilievo le istanze istruttorie formulate dal reclamante, che comunque resterebbero inammissibili in questa sede. L’unico interrogativo che si pone alla CSA, quindi, a fronte di una incontestata dinamica del fatto, è se effettivamente sussistessero i presupposti per la interruzione della gara. Ma questa domanda non avrà risposta in quanto le società aventi diritto non hanno impugnato il provvedimento di omologa. Il fatto emergente dal referto di gara, quindi, esclusa ogni ipotesi di violenza a danno del Direttore di Gara dal chiaro tenore del referto, deve essere ricondotto nell’alveo di cui all’art. 19/4 lett. a di (particolarmente plateale) condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, aggravata dal ruolo di capitano della squadra, cui va aggiunta l’espressione blasfema, che pure il VERGAZZINI ha negato di aver espresso. P.Q.M. La C.S.A.. – FVG Accogliendo il reclamo, contiene in sei giornate di gara la squalifica a carico del sig. VERGAZZINI Michael e dispone per la restituzione della relativa tassa.
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