COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 07.08.2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD NUOVA OSOPPO (Coppa Carnia) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara VERZEGNIS – NUOVA OSOPPO, disputata il 01.07.2015, della squalifica sino al 09.11.2015 a carico del calciatore Tiepolo Lorenzo (in C.U. n° 3 del 08.07.2015 della Delegazione di Tolmezzo).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 07.08.2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD NUOVA OSOPPO (Coppa Carnia) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara VERZEGNIS – NUOVA OSOPPO, disputata il 01.07.2015, della squalifica sino al 09.11.2015 a carico del calciatore Tiepolo Lorenzo (in C.U. n° 3 del 08.07.2015 della Delegazione di Tolmezzo). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 3 dd 08.07.2015 il G.S.T. della Delegazione di Tolmezzo infliggeva la squalifica sino al 09.11.2015 (quattro mesi di squalifica) al calciatore Lorenzo TIEPOLO, " per aver minacciato il direttore di gara e per averlo spinto violentemente facendogli cadere il taccuino delle ammonizioni di mano”. Con tempestivo reclamo la ASD Nuova Osoppo impugnava la decisione disciplinare del G.S.T., evidenziando come il gesto commesso dal calciatore non abbia avuto natura violenta né abbia determinato alcuna conseguenza fisica all’arbitro; non risulta, inoltre, alla reclamante, che il sig. TIEPOLO si sia attardato sul terreno di gioco prima di abbandonarlo. Conseguentemente, veniva richiesta “una significativa riduzione della squalifica comminata”. In sede di audizione, Il Presidente della Società reclamante, richiamandosi ai minimi precedenti disciplinari dell’interessato, rimarcava come il medesimo si fosse reso responsabile solamente di alcuni insulti, affermando che il gesto asseritamente violento non sarebbe stato colto da nessuno del pubblico; inoltre, il calciatore avrebbe cercato nell’intervallo di scusarsi con l’arbitro, per quanto gli aveva detto (unico fatto effettivamente accaduto). Il reclamo, per quanto di ragione, è fondato e va accolto. Richiamata la circostanza per cui, alla luce dei regolamenti processuali (art. 35, co. 1.1. C.G.S.) i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e che non è di per sé ammissibile la mera generica negazione del fatto, va evidenziato come nel caso di specie l’arbitro abbia dato precisa contezza nel referto delle gravi minacce da lui subite, e che erano state la causa – all’ultimo minuto del primo tempo – della espulsione, ed altresì dell’episodio della spinta subita nel medesimo contesto, da cui era derivata la caduta a terra del taccuino, ma che tale azione non aveva determinato alcun postumo né fisico né psicologico a carico del direttore di gara, tant’è che questi verbalizza: “riprendevo il gioco senza ulteriori problemi”. Posto pertanto che nel caso in esame non appaiono configurabili atti di violenza dovendosi escludere che la semplice spinta inferta, pur forte, possa essere stata diretta a ledere l'integrità fisica del destinatario, e posto che le conseguenze segnalate (caduta del taccuino) siano sicuramente un effetto derivato dall'atto su descritto, le condotte addebitate al calciatore punito sono all’evidenza riconducibili nel paradigma normativo di cui all'art 19,comma 4, lett. a) C.G.S. che sanziona con la squalifica (minima) di due giornate, sia i casi di condotta gravemente antisportiva che quelli di condotta ingiuriosa o irriguardosa (cfr. ad es. C.S.A., 3° Sez., in C.U. 111/C.S.A. del 28.05.2015). Nella vicenda in esame va valutata tale specifica condotta (che sia pur non violenta è comunque grave), l’ulteriore condotta delle minacce all’arbitro (quelle pure di significativa gravità e comunque del tutto esagerate ed ingiustificabili) ed altresì la necessità di intervento, da parte dei compagni di squadra, al fine di permettere un pronto allontanamento dell’interessato dal recinto di gioco. In ragione di un tanto, e ricondotti i comportamenti al corretto riferimento normativo, questa Corte ritiene di dover rideterminare la squalifica come da dispositivo. Avendo la reclamante provveduto al versamento della tassa di ricorso a mezzo bonifico, essa, ai sensi dell’art. 33, comma 13 C.G.S., deve essere restituita a fronte dell’accoglimento del reclamo. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello: a) accoglie il reclamo, e per l’effetto, previa riconduzione delle condotte nell’art. 19, comma 4 lett. a) del C.G.S., ridetermina la sanzione a carico del sig. TIEPOLO Lorenzo in due mesi di squalifica. b) dispone che si dia corso alla restituzione della tassa di reclamo alla Società reclamante
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