COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND dell’11/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI PALOMBO MAURIZIO E IANNARILLI MARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. E LA SOCIETA’ POL. D. LATINA SCALO CIMIL C/5 PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA E OGGETTIVA

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND dell’11/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI PALOMBO MAURIZIO E IANNARILLI MARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. E LA SOCIETA’ POL. D. LATINA SCALO CIMIL C/5 PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA E OGGETTIVA Il Tribunale Federale Territoriale rilevato che: in data 31/7/2015 perveniva comunicazione dalla Procura Generale dello Sport del CONI che nulla osservava sulla richiesta di applicazione delle sanzioni formulate dalle parti; ritenuta la sanzione richiesta e concordata congrua rispetto agli addebiti, tenuto conto del beneficio per il rito prescelto DELIBERA di applicare alla Società Pol.D. Latina Scalo CIMIL l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) ed ai dirigenti deferiti, Palombo Maurizio e Iannarilli Marco l’inibizione di giorni 50 (cinquanta). Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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