COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND dell’11/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE A CARICO DELL’ARBITRO LORENZO CISLAGHI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND dell’11/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE A CARICO DELL’ARBITRO LORENZO CISLAGHI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio in data 24/12/2014, trasmetteva alla Procura Federale, per le valutazioni del caso la delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 122 del 19/12/2014, relativa alla gara Nuova Casette Selci del 22/11/2014 (Seconda Ctg.) ed i relativi atti. La Corte Sportiva di Appello, esaminato il ricorso presentato dalla Società Selci in ordine alla sanzione inflitta al calciatore Sabuzi Giampiero, destinatario in quella gara di un provvedimento disciplinare ne aveva ridotto la squalifica comminata in primo grado, ma aveva altresì considerato che unitamente al ricorso erano stati presentati in allegato dalla Società reclamante alcuni messaggi postati dall’arbitro Cislaghi sul proprio profilo facebook la sera della gara, per cui il fascicolo veniva trasmesso alla Procura in ordine a quest’ultimo aspetto. La Procura Federale Territoriale espletava le opportune indagini e rilevava che effettivamente l’arbitro in discussione era stato l’autore del messaggio ed il cui contenuto, pur non integrando gli estremi di quanto stabilito dall’art. 5 del C.G.S., recante “dichiarazioni lesive” denotano una condotta da parte dell’arbitro Cislaghi offensiva, volgare ed irrispettosa nei confronti di atleti, dirigenti di società in genere, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, che devono essere osservati, a maggior ragione dagli ufficiali di gara, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 40 del Regolamento A.I.A.. In sede di audizione l’arbitro ha dichiarato di aver avuto uno sfogo emotivo riportato nei messaggi postati su facebook, e che pertanto ritiene l’Organo Inquirente che il comportamento del Cislaghi appaia comunque meritevole di censura e sanzione, per i motivi sopra esposti per cui ritiene di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il suddetto arbitro. Alla riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 23/7/2015 è presente per la Procura Federale l’avv.to Francesco Bevivino, , mentre per il deferito è presente il Signor Lorenzo Cislaghi ed il rappresentante AIA Signor Gianluigi Tizzano. La Procura insiste nell’atto di deferimento e chiede per l’inquisito la sospensione di giorni 45. Il Tribunale ritiene la richiesta dell’Organo requirente incongrua per difetto in considerazione della gravità del fatto, della particolare qualifica dei deferiti che gli impone un comportamento rispettoso delle regole ancor più cogente rispetto a quello di altre categorie di tesserati, e della misura delle sanzioni irrogate usualmente nei confronti di tesserati di altre categoria per fatti analoghi. La sanzione va quindi adeguata nei termini di cui al dispositivo. Pertanto questo Tribunale Territoriale ritiene il deferito responsabile delle violazioni ascritte e pertanto DELIBERA di infliggere al Signor Lorenzo Cislaghi, arbitro effettivo della Sezione Roma 1, la sospensione di mesi 3 (tre). Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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