COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND dell’11/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI GIULIO D’ALESSIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. E ALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTEFIASCONE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S. PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND dell’11/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI GIULIO D’ALESSIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. E ALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTEFIASCONE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S. PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA Il Direttore Tecnico del GSD Pianoscarano 1949, Massimo Baggiani, incaricato dal proprio presidente Davide Maurizi, in data 2/7/2014 inviava alla Procura Federale, un esposto in cui denunciava un comportamento scorretto mantenuto dal Direttore Sportivo dell’ ASD Montefiascone Giulio D’Alessio, coadiuvato dal tesserato Andrea Celestini, nei confronti della Società da lui rappresentata, perché aveva svolto un continuo “corteggiamento” e tenuto vari contatti con alcuni calciatori della categoria Allievi (Floriano Bucci, Daniele Fulvi, Fabrizio Scorsoso, Davide Bafarelli) e della categoria Esordienti (Riannetti, Baggiani ed altri tesserati) della Società Pianoscarano 1949) in occasione del del campionato e dei tornei (nel mese di aprile e maggio), precisando che tale situazione andava avanti da alcuni anni, tanto che molti calciatori attualmente tesserati per la Società Montefiascone provenivano dalla Società Pianoscarano 1949. La Procura Federale iniziava una serie di audizioni: il Signor Baggiani confermava integralmente il contenuto dell’esposto; il Signor Giulio D’Alessio (Società Montefiascone) dichiarava che per la scelta dei calciatori si avvale dei propri collaboratori, e che nel mese di giugno era stato contattato il calciatore Daniele Fulvi, per tesserarlo, in quanto il calciatore aveva espresso tale desiderio; Anche il Signor Andrea Celestini (allenatore di base della Società Montefiascone) ribadiva lo stesso concetto del D’Alessio; Il calciatore Fulvi precisava di aver lui stesso telefonato al tecnico del Montefiascone per chiedergli di essere tesserato con la predetta Società; di aver comunque sempre eluso di rispondere alla domanda rivoltagli dal collaboratore Federale, se il contatto con la predetta Società fosse avvenuto nei mesi di maggio o giugno. Ammissioni del Fulvi che contrastavano con quanto riferito dal D’Alessio della Società Montefiascone, il quale ammetteva che durante il torneo di Viterbo, svoltosi nei mesi di aprile e maggio, lo aveva contattato insieme a suo padre per l’eventuale tesseramento. Nel corso degli accertamenti non sono emersi elementi oggettivi per ritenere l’allenatore di base della Società Montefiascone, Andrea Celestini, responsabile di aver intrattenuto incontri durante la stagione 2012/2013 con calciatori di altre Società. La Procura tenuto conto che, a seguito delle conclusioni delle indagini comunicate all’ASD Montefiascone, il presidente Leonardo Minciotti, su sua esplicita richiesta, veniva ascoltato dal collaboratore Federale ed affermava che la portata del procedimento in esame gli sembrava esagerata e smentendo le ammissioni del dirigente Giulio D’Alessio dichiarava che quest’ultimo non aveva contattato il calciatore Daniele Fulvi, ma era lo stesso calciatore con il padre a contattare il D’Alessio. Affermava che i rapporti con la Società Pianoscarano sono stati sempre positivi. Il deferito non ha fornito elementi ulteriori utili per gli accertamenti in questione. Ritiene pertanto la Procura Federale di deferire a questo Tribunale per i fatti sopra evidenziati inerenti al comportamento del Signor Giulio D’Alessio, direttore tecnico della Società Montefiascone, in quanto si rilevava la violazioni dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. riguardanti i principi di lealtà, probità e correttezza, non posti in essere in occasione dei contatti avuti con il calciatore Fulvi, ancora tesserato con la Società Pianoscarano 1949, conseguentemente la Società A.S.D. Montefiascone è da ritenersi responsabile oggettivamente, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal tesserato Giulio D’Alessio. Alla riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 23/7/2015 è presente per la Procura Federale l’avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente il Signor Giulio D’Alessio ed è stata comunque inviata, nei termini, memoria difensiva da parte della Società Montefiascone in cui pone in evidenza che l’unica certezza è che durante il Torneo di Viterbo, dove erano stati invitati dalla Società Pianoscarano, c’è stato un contatto tra il genitore del Fulvi ed il D’Alessio. In tale colloquio sia il papà del Fulvi che il calciatore manifestavano la legittima volontà di provare una nuova esperienza calcistica in quanto nella società erano tesserati i suoi amici. Fa presente la Società deferita che tutte le illazioni mosse dal Baggiani sono in contraddizione con l’argomento in questione. Ci tiene a precisare la Società Montefiascone degli attuali ottimi rapporti con la dirigenza della Società Pianoscarano, e che il Signor D’Alessio si è sempre comportato, con criteri di correttezza e con ottimo profitto nel compito di responsabile del settore giovanile. L’unico errore sicuramente di superficialità è stato quello di parlare con il Fulvi, prima del tempo regolamentare, chiede peraltro la Società Montefiascone la revoca del provvedimento di deferimento a carico del D’Alessio. La Procura insiste per l’affermazione di responsabilità chiedendo: - per il Signor Giulio D’Alessio l’inibizione per mesi 3; - per la Società Montefiascone ammenda di € 300,00. Il Tribunale Federale valutate le circostanze in cui è avvenuto l’incontro tra il deferito ed il calciatore della Società Pianoscarano, (cioè in occasione di un Torneo), che vedeva impegnate entrambe le squadre e considerato altresì il contenuto del colloquio tra i due (l’invito rivolto al calciatore di riparlare dell’eventuale nuovo tesseramento), solamente dal mese di luglio in poi, ritiene di contenere la sanzione nella misura di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte comminando al dirigente Giulio D’Alessio l’inibizione di giorni 45 (quarantacinque). alla Società Montefiascone l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it