COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 /LND del 22/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI AMERICO TALONE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 5 COMMA 1 C.G.S. E S.S.D. COLLEFERRO CALCIO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 1, ART. 5 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 /LND del 22/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI AMERICO TALONE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 5 COMMA 1 C.G.S. E S.S.D. COLLEFERRO CALCIO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 1, ART. 5 COMMA 2 C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio inviava alla Procura Federale in data 17/3/2015 una nota con la quale trasmetteva 2 stampe di pagine tratte dal sito web, www.calciolaziale.com, con articolo pubblicato in data 9/3/2015 contenente dichiarazioni del Signor Americo Talone della Società Colleferro, in cui metteva in evidenza “questo calcio è malato, è ora di finirla. Un arbitro di Ercolano che pensava solo a punire i miei calciatori. Si spendono quattrini….. per costruire una squadra competitiva. Una federazione malata. Anche quella degli arbitri. L’arbitro di Ercolano un incompetente, un incapace, un corrotto ed è la prima domenica che arbitrava in Eccellenza. Abbandonerò questo schifoso mondo del calcio e non rinnego nulla di quanto scritto”. La Procura Federale rilevava che il Signor Americo Talone non provvedeva in alcun modo a smentire le predette dichiarazioni ed altresì che non venivano pubblicate rettifiche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 8/02/1948 n. 87 e che le dichiarazioni rese da Talone, presidente della S.S.D. Colleferro Calcio si possono considerare pubbliche, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del C.G.S. Ritiene la stessa Procura, alla luce di quanto sopra, che le dichiarazioni del Talone integrino le violazioni dell’art. 1 bis comma 1 e art. 5 comma 1 del C.G.S. per aver leso la onorabilità della classe arbitrale e di organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C., e che la Società Colleferro debba rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 e art. 5 comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio presidente Americo Talone e per i suddetti motivi deferisce i soggetti in argomento a questo Tribunale Federale. Alla riunione indetta per la data del 16/7/2015 è presente per la Procura l’avv. Luca Sanzi per i deferiti è presente l’avv. Emanuele Girolami, il quale non contesta l’addebito, ma chiede l’applicazione di una sanzione nel minimo possibile considerando i precedenti sportivi, dichiarazione resa ad un solo giornalista e nella immediatezza di una gara particolarmente importante caratterizzata da episodi controversi. L’avv. Girolami assicura a nome del deferito che l’episodio, assolutamente isolato non si ripeterà mai più. La Procura insiste per l’atto di deferimento e chiede per il Presidente Americo Talone 3 mesi di inibizione e per la Società Colleferro l’ammenda di € 500,00. Questo Tribunale, valutate le considerazioni esposte dal deferito, attraverso il proprio legale di fiducia, ritiene che possano essere prese parzialmente in esame e ridimensionare la sanzione a carico del presidente Talone Americo a 2 mesi di inibizione, confermando l’importo dell’ammenda ad € 500,00. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale DELIBERA - di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e di comminare al presidente della Società Colleferro, Talone Americo l’inibizione di 2 mesi ed alla predetta Società l’ammenda di € 500,00. Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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