COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 /LND del 22/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI FARINELLI GIULIANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. E A.S.D. CECCANO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 /LND del 22/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI FARINELLI GIULIANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. E A.S.D. CECCANO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 1 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento - atto di deferimento del 23 aprile 2015 n. 9523/411 pf 14 15/AA/mg. - innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale del sig. Giuliano Farinelli e della società A.S.D. Ceccano. L’Organo Inquirente, infatti, a seguito dell’istruttoria svolta e in particolare degli atti trasmessi dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. (prot. n. 90/34/41) e dei fogli di censimento dei soggetti coinvolti, ha rilevato che Giuliano Farinelli, all’epoca dei fatti presidente dell’A.S.D. Ceccano, avrebbe contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, violando l’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., per aver utilizzato, dinanzi ad un Organo di Giustizia Sportiva, artifizi contabili tra cui titoli di credito e ricevute non pertinenti alla controversia in oggetto, al fine di dissimulare il mancato pagamento dei compensi a favore del tecnico, Emiliano Adinolfi, per la stagione sportiva 2012/2013. In conseguenza di tali condotte, la Procura Federale ha ritenuto altresì che si configurasse la responsabilità diretta della Società A.S.D. Ceccano, ex art. 4 comma 1 del C.G.S., alla quale apparteneva il deferito al momento di commissione dei fatti e nel cui interesse era stata posta in essere l’attività contestata. All’udienza del 9.7.2015, presente la Procura in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nessuno compariva per i deferiti che non avevano altresì depositato ritualmente scritti difensivi. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Farinelli Giuliano con mesi 6 di inibizione; - Società A.S.D. Ceccano con € 1.500,00 di ammenda per responsabilità diretta. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati al deferito che, pertanto, merita di essere sanzionato. Per gli stessi motivi, ritiene direttamente responsabile la società A.S.D. Ceccano, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.. di cui il deferito era presidente e nel cui interesse era stata posta in essere la condotta sanzionata. Relativamente alle richieste della Procura, si ritiene di condividere la quantificazione delle sanzioni proposte, considerata l’entità dei comportamenti tenuti del sig. Farinelli Giuliano. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA - di affermare la responsabilità del sig. Farinelli Giuliano per le violazioni ascritte e di applicare la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), - di affermare la responsabilità diretta della società A.S.D. Ceccano irrogandole l’ammenda di € 1.500,00. Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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