COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126/LND del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLE SOCIETA’ S.S.D. HERMADA ED A.P.D. PRIVERNO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 25,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. SGS N. 21 DEL 22.10.2015 (Gara: HERMADA – PRIVERNO CALCIO del 18.10.2015 – Campionato Allievi Provinciali Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 126/LND del 13/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLE SOCIETA’ S.S.D. HERMADA ED A.P.D. PRIVERNO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 25,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. SGS N. 21 DEL 22.10.2015 (Gara: HERMADA – PRIVERNO CALCIO del 18.10.2015 – Campionato Allievi Provinciali Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 06/11/2015 I reclami di cui sopra vengono riuniti per connessione, trattandosi della stessa materia. Le società in argomento hanno proposto rituale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado con il C.U.n.21 S.G.S. del 22.10.2015 della Delegazione Provinciale di Latina. Entrambe le società riportano nei rispettivi ricorsi i motivi per cui non erano presenti al campo di gioco alle ore 15,00 del giorno 18.10 2015 , a cui invece era presente solamente il direttore di gara, il quale nel proprio rapporto attestava la mancata presenza delle due squadre per l’ora fissata in calendario, dopodiché, atteso il prescritto tempo regolamentare rientrava in sede. Il Giudice sportivo in considerazione di ciò adottava i provvedimenti indicati in titolo. Le società a giustificazione del loro comportamento fanno presente che, in data 14.10. 2015 dall’ ufficio organizzazione gare del C.R. Lazio veniva disposta una variazione, comunicata alle due società interessate ed al C.R. Arbitri, in cui l’ incontro in argomento veniva fissato per il giorno 17.10.2015 alle ore 15,00 presso il campo sportivo La Fiora. Infatti per effetto di tale variazione le due squadre si presentavano al predetto campo di gioco per la disputa della gara ed atteso il tempo regolamentare, data l’ assenza dell’ arbitro,le due società si scambiavano le distinte di gara entrambe sottoscritte. In relazione a quanto sopra accaduto le due società si appellavano a questa Corte Sportiva d’ Appello chiedendo la revoca delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina e conseguentemente la ripetizione dell’ incontro in argomento. Questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver letto attentamente le carte di cui è in possesso, non può non ritenere che l’ incontro in questione non ha avuto luogo solamente per un mero disguido organizzativo e che pertanto le doglianze avanzate dalle ricorrenti possano essere prese in considerazione. Detto tutto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere entrambi i ricorsi presentati dalle Società Priverno Calcio ed Hermada, revocando le sanzioni indicate in titolo e disponendo la ripetizione dell’incontro. La tassa reclamo va restituita.
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