COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126/LND del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO FIUGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, AMMENDA DI € 150,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI ERCOLI ALESSANDRO, INCOCCIATI FRANCESCO, LUCARELLI LORENZO, TERRINONI FRANCESCO E VALENTINO DIEGO PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 15.10.2015 (Gara: ATLETICO SUPINO – ATLETICO FIUGGI dell’11.10.2015 – Campionato 2° Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126/LND del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO FIUGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, AMMENDA DI € 150,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI ERCOLI ALESSANDRO, INCOCCIATI FRANCESCO, LUCARELLI LORENZO, TERRINONI FRANCESCO E VALENTINO DIEGO PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 15.10.2015 (Gara: ATLETICO SUPINO – ATLETICO FIUGGI dell’11.10.2015 – Campionato 2° Categoria) Riferimento decisione pubblicata sui C.U. n.96 del 23/10/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo della società Atletico Fiuggi di cui in epigrafe, con cui la reclamante ha richiesto la revisione delle sanzioni di perdita della gara con punteggio di 0-3 e di ammenda di € 150,00 nonché di annullamento della sanzione a carico dei propri calciatori assumendo che in campo non vi fosse stata alcuna zuffa cui tali tesserati avrebbero partecipato; Sentita la società reclamante; Rilevato che l’art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara…”. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alle squalifiche per 2 giornate inflitte ai calciatori in titolo, ai sensi dell’art.45 del C.G.S..
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