COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126/LND del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SUPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, AMMENDA DI € 150,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE VESPAZIANI GIUSEPPE PER 2 GARE, DEL CALCIATORE MOTAMENI KASRA PER 6 GARE, DEL CALCIATORE BOSCHIERI STEFANO PER 3 GARE E DEI CALCIATORI CASAMATTA ALFREDO, CIASCO ENRICO E VESPAZIANI DAVIDE PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 15.10.2015 (Gara: ATLETICO SUPINO – ATLETICO FIUGGI dell’11.10.2015 – Campionato 2° Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126/LND del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SUPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, AMMENDA DI € 150,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE VESPAZIANI GIUSEPPE PER 2 GARE, DEL CALCIATORE MOTAMENI KASRA PER 6 GARE, DEL CALCIATORE BOSCHIERI STEFANO PER 3 GARE E DEI CALCIATORI CASAMATTA ALFREDO, CIASCO ENRICO E VESPAZIANI DAVIDE PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 15.10.2015 (Gara: ATLETICO SUPINO – ATLETICO FIUGGI dell’11.10.2015 – Campionato 2° Categoria) Riferimento decisione pubblicata sui C.U. n.96 del 23/10/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo della società Atletico Supino di cui in epigrafe, con cui la reclamante ha richiesto la revisione delle sanzioni di perdita della gara con punteggio di 0-3 e di ammenda di € 150,00 assumendo che in campo non vi fosse stata alcuna zuffa nonché di annullamento o riduzione delle sanzioni a carico dei propri tesserati, in particolare del calciatore Motameni Kasra perché il suo comportamento sarebbe stato solamente intimidatorio nei confronti dell’arbitro; Sentita la società reclamante; Esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il comportamento minaccioso, ingiurioso e violento dei tesserati delle due società; Considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; Ritenuto che le condotte minacciose e ingiuriose dei calciatori Boschieri Stefano e Motameni Kasra, nella loro diversa gravità, siano state sanzionate adeguatamente in prima istanza; Rilevato che l’art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità sia della “squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara…” che della “…squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese”. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo all’allenatore VESPAZIANI Giuseppe ed ai calciatori CASAMATTA Alfredo, VESPAZIANI Davide e CIASCA Enrico, ai sensi dell’art.45 del C.G.S.; Di respingere il reclamo confermando la squalifica per 6 gare a carico del calciatore MOTAMENI Kasra e la squalifica per 3 gare a carico del calciatore BOSCHIERI Stefano.
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