COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TORTORELLI LUCA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 51 C5 DEL 28/10/2015 (Gara: TD SANTA MARINELLA – VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL del 24.10.2015 – Campionato di C5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TORTORELLI LUCA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 51 C5 DEL 28/10/2015 (Gara: TD SANTA MARINELLA – VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL del 24.10.2015 – Campionato di C5 Serie C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 13/11/2015 La reclamante si rivolge a questa Corte Sportiva d’ Appello contestando il provvedimento disciplinare assunto nei confronti del proprio calciatore TORTORELLI Luca in quanto , dopo essere stato sostituito, parlando con il massaggiatore ingiuriava l’arbitro, il quale, accortosi che l’ offesa era rivolta a lui emetteva il provvedimento di espulsione dal terreno di gioco del predetto calciatore. La società VIRTUS ANGUILLARA, pur censurando il comportamento del calciatore, ritiene eccessiva la sanzione, tenuto conto anche della direzione arbitrale che non è stata all’altezza della situazione. Questo Organo di Giustizia ha esaminato il contenuto del referto arbitrale, che come è noto è fonte privilegiata di prova, ai sensi dell’ art.35 del C.G.S., e si è reso conto che l’ arbitro, dopo aver espulso il TORTORELLI, veniva da questi insultato e minacciato gravemente, tanto da costringerlo ad indietreggiare di almeno cinque metri. Appare evidente a questa Corte che non ci siano margini di accoglimento del presente ricorso, e che la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo è del tutto congrua in considerazione del reiterato atteggiamento offensivo e minaccioso tenuto dal calciatore nei confronti dell’arbitro. Detto tutto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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