COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POLI FEDERICO FINO AL 30/10/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 51 C5 DEL 28/10/2015 (Gara: CITTA’ DI CIAMPINO – ATLETICO MARINO del 24.10.2015 – Campionato di C5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POLI FEDERICO FINO AL 30/10/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 51 C5 DEL 28/10/2015 (Gara: CITTA’ DI CIAMPINO – ATLETICO MARINO del 24.10.2015 – Campionato di C5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 13/11/2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Sentita come da sua richiesta, la Società istante, osserva quanto segue. Al termine della gara, mentre l’arbitro si stava avviando verso il suo spogliatoio, il Sig. Poli Federico, calciatore dell’Atletico Marino, (tra l’altro in corso di squalifica), attingeva con uno sputo al volto il direttore di gara. Alla fine dell’incontro il Poli, accompagnato da un suo dirigente, si presentava al cospetto dell’arbitro, porgendo le sue scuse. Per questo comportamento il tesserato della Società ricorrente veniva sanzionato come in epigrafe. La Società istante, in sede di sua audizione, confermava l’episodio relativo allo sputo, di natura a suo dire involontaria, e determinato anche dalla tensione propria della gara di cui trattasi essendo un derby, e contestualmente evidenziava che il proprio giocatore, resosi conto della gravità del gesto, presentava le sue scuse all’arbitro. Pertanto chiedeva una riduzione della squalifica inflitta. Il reclamo è infondato e deve essere respinto, non sussistendo elementi tali da configurare l’accoglimento dello stesso. Le conferma del fatto storico proprio dell’episodio, riportato dalla Società, conforta il referto arbitrale dettagliatamente redatto, che per l’art. 35 sub 1.1. del C.G.S., assurge a fonte di piena prova sul comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Reputato altresì, che detto gesto risulta essere grave perché altamente offensivo nei confronti, sia della dignità della persona che delle funzioni proprie arbitrali, gravità stessa che non può trovare alcuna causa di giustificazione, sia nella natura tesa dell’incontro che nelle successive scuse del giocatore; Tanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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